Inammissibile il ricorso sullo scomputo delle pene espiate in continuazione (Cass. pen. Sez. I n. 37766 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui si denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive è deducibile solo se gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sì che la loro adeguata valutazione avrebbe necessariamente condotto, salvo ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole. L’omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice di merito non è deducibile in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni potenzialmente decisive, da illustrare specificamente nel ricorso. In tema di rapporto tra continuazione ed espiazione della pena per i reati unificati, lo scomputo della custodia cautelare sofferta, o delle pene già espiate sine titulo, può riguardare la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell’esecuzione della detenzione astrattamente fungibile, secondo la regola dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte di appello di Catania del 17 aprile 2019, divenuta definitiva il 29 settembre 2020, per reati commessi fino a gennaio 2013 e unificati per continuazione esterna con reati separatamente giudicati, ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena da espiare. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, condividendo le valutazioni della locale Procura generale: la pena inflitta per le condanne in continuazione risultava già interamente espiata prima della commissione dei reati per cui è in corso l’esecuzione.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle argomentazioni contenute in una memoria difensiva e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per non avere il giudice dell’esecuzione applicato i principi della giurisprudenza di legittimità sull’inserimento nel cumulo delle pene già espiate. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è aspecifico e generico: il ricorrente lamenta la mancata considerazione della memoria difensiva senza precisarne il contenuto né indicare quale argomentazione fosse idonea a scardinare la motivazione impugnata.

La Corte ribadisce l’insegnamento costante secondo cui l’omesso esame di una memoria difensiva non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni potenzialmente decisive, da illustrare specificamente nel ricorso (Sez. 5 n. 5443 del 2020; Sez. 2 n. 38834 del 2019). Si applica il principio per cui il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive è deducibile solo se gli elementi trascurati abbiano chiaro carattere di decisività (Sez. 4 n. 25730 del 2025; Sez. 6 n. 3724 del 2015).

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che non viene censurata la ratio decidendi del provvedimento, fondata sul principio per cui, nel rapporto tra continuazione ed espiazione della pena per i reati unificati, lo scomputo della custodia cautelare sofferta o delle pene già espiate sine titulo riguarda la sola parte di sanzione attinente ai reati commessi prima dell’esecuzione della detenzione astrattamente fungibile, in base all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 48644 del 2017; Sez. 1 n. 45259 del 2013; Sez. 1 n. 8109 del 2010; Sez. 1 n. 25186 del 2009).

Le pene indicate dalla difesa risultano espiate tutte prima di gennaio 2013, data di commissione del reato associativo la cui pena è in esecuzione. Il tema, già affrontato e risolto con declaratoria di inammissibilità (Sez. 1 n. 14769 del 2025; Sez. 1 n. 26991 del 2023; Sez. 1 n. 49281 del 2023), è riproposto in termini confusi e aspecifici, senza precisare l’effettivo interesse all’inclusione delle pene espiate nel cumulo. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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