Nullo osta alla conversione del permesso di soggiorno: riesame per società di nuova costituzione (TAR Lombardia n. 292 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno deve essere sorretto da una valutazione accurata e non erronea dei presupposti di fatto, specialmente laddove la capacità economica del datore di lavoro sia desunta da dichiarazioni fiscali. Nel caso di società di nuova costituzione, la differenza negativa tra volume d’affari e acquisti nel primo esercizio non può essere automaticamente considerata indice di inaffidabilità economica, ma deve essere rivalutata alla luce degli investimenti iniziali compiuti per l’avvio dell’attività. L’erronea valutazione di un presupposto essenziale legittima l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, con contestuale fissazione di un termine per la rideterminazione dell’Amministrazione e di una successiva udienza per la verifica dell’esito.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva ottenuto il 23.8.2025 il nulla osta della Prefettura alla conversione del titolo in permesso per lavoro non stagionale, essendo stato chiamato da una società agricola semplice. Con provvedimento del 20.5.2026, però, la Prefettura di Mantova revocava il nulla osta, ritenendo insufficiente la capacità economica della società datrice di lavoro sulla base di due rilievi: la dichiarazione IVA per l’anno 2025 presentava una differenza negativa tra volume d’affari e acquisti per euro -18.700, e la società non risultava di nuova costituzione.
Il lavoratore impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e l’accertamento del diritto a ottenere l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che avrebbe consentito il subentro di altro datore di lavoro nel termine di un anno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, pur limitandone gli effetti alla sola finalità del riesame. Il Collegio ha verificato la fondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente avverso il provvedimento prefettizio, concentrandosi sulla correttezza dei presupposti valutativi che avevano condotto alla revoca.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che se il primo rilievo relativo alla differenza negativa tra volume d’affari e acquisti risultante dalla dichiarazione IVA era corretto, il secondo era invece errato. Dalla visura camerale emergeva infatti che la società datrice di lavoro era stata costituita il 7.2.2025, con la conseguenza che l’esercizio fiscale 2025, al quale si riferiva la dichiarazione IVA esaminata dalla Prefettura, costituiva il primo esercizio di attività della medesima società.
Tale circostanza, ad avviso del Collegio, imponeva una rivalutazione delle osservazioni e dei documenti presentati dall’interessato nel corso del procedimento. In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se il saldo negativo tra fatturato e acquisti potesse dipendere dagli investimenti compiuti dalla società per l’avvio dell’attività, come sostenuto dal ricorrente. La mancata considerazione della natura di società di nuova costituzione del datore di lavoro ha pertanto integrato un’erronea valutazione di un presupposto essenziale del provvedimento.
Il TAR ha quindi disposto l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di Mantova di rideterminarsi sul nulla osta alla conversione entro il termine del 18.9.2026, tenendo conto di quanto statuito nell’ordinanza. L’Amministrazione è stata altresì onerata di depositare in giudizio, entro la medesima data, il nuovo provvedimento di conferma della revoca o di ritiro della stessa. La verifica dell’esito del riesame è stata fissata per l’udienza camerale del 7 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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