Querela di falso e sindacato sull’acritica adesione alle conclusioni del CTU (Cass. civ. Sez. III n. 34530 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; la denuncia della violazione delle predette regole non configura un vizio sussumibile nell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo i passaggi salienti e non condivisi della relazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Nel procedimento di verifica di una scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza alcun vincolo di graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente propose querela incidentale di falso in relazione alla sottoscrizione apparentemente riconducibile alla propria legale rappresentante, apposta in calce a un contratto di locazione risalente al 1996.

Rigettata la querela in primo grado, la società interpose appello; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò la decisione e condannò l’appellante alle spese. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ai quali la curatela fallimentare della controparte ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha respinto l’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata dal procuratore della ricorrente a seguito dell’intervenuta liquidazione giudiziale. Il fallimento di una parte non è causa di interruzione del processo di cassazione e il differimento si giustifica solo per consentire al curatore di intervenire a tutela della massa; nella specie il curatore aveva potuto fruire di un congruo lasso di tempo dalla dichiarazione di fallimento per svolgere eventuali ulteriori deduzioni.

Il primo motivo denunciava il vizio motivazionale radicale e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare le conclusioni del c.t.u. senza rispondere ai rilievi sulla provenienza delle scritture di comparazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, ribadendo che il libero convincimento opera sul piano del merito. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.

La Corte ha poi osservato che, a fronte di una motivazione che dà conto delle ragioni di adesione alle conclusioni del consulente, il motivo censura in realtà l’apprezzamento di merito, fondandosi su un’asserita maggiore pregnanza probatoria del saggio grafico svolto alla presenza del giudice rispetto alle scritture precostituite. Sul punto ha richiamato il principio per cui spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza essere vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità.

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 116, 194, 201 e 217 cod. proc. civ., degli artt. 2699 e 2703 cod. civ. e degli artt. 24 e 101 Cost., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sui rilievi mossi alla c.t.u. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. La parte che lamenti l’acritica adesione alle conclusioni del consulente non può limitarsi a far valere genericamente lacune o errori, ma deve indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo i passaggi salienti della relazione. Nella specie le contestazioni erano rimaste del tutto generiche e, in parte, persino contraddittorie.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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