Ricorso per cassazione inammissibile se sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. civ. Sez. 2 n. 12825 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 365 cod. proc. civ. richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. L’atto sottoscritto digitalmente da un difensore non iscritto a detto albo è inammissibile, senza che rilevi l’eventuale iscrizione all’albo speciale di altro avvocato indicato in procura ma che non abbia materialmente sottoscritto il ricorso. La relativa eccezione, sollevata dal controricorrente, può essere verificata anche mediante controlli ufficiosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Nazionale Forense.
Il Fatto
Un condominio otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società condomina per il pagamento di oneri condominiali. Proposta opposizione dall’ingiunta, il giudice di primo grado dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione, ritenuta necessaria. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, confermava la declaratoria di improcedibilità ma revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che le conseguenze della mancata mediazione ricadessero sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale. La società proponeva ricorso per cassazione, sottoscritto e autenticato in modalità digitale dal proprio difensore, che agiva anche in proprio quale socio unico della società liquidata e quale amministratore della cessionaria. Il condominio resisteva con controricorso, eccependo che il sottoscrittore dell’atto non risultava iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava sottoscritto con firma digitale dal solo difensore della società ricorrente, non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, pur essendo iscritto all’albo ordinario da lungo tempo. L’atto non poteva essere riferito all’altro avvocato indicato in calce al ricorso e nella procura, poiché quest’ultima risultava autenticata dal primo difensore e l’altra professionista, pur indicata in delega, non aveva apposto la propria firma sull’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 365 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. Ha inoltre valorizzato l’esito dei controlli ufficiosi effettuati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e presso il Consiglio Nazionale Forense, che confermavano la mancata iscrizione del difensore all’albo speciale, nonché la mancata proposizione di osservazioni da parte del ricorrente, che avrebbe potuto depositare memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato non iscritto all’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l’eventuale iscrizione all’albo speciale di altro avvocato che non abbia sottoscritto l’atto. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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