Reato continuato con aumento di pena motivato per ogni reato satellite (Cass. pen. Sez. I n. 37751 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di condanna è insufficiente quando l’aumento sia consistente e non se ne desumano le ragioni.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, riconosceva la continuazione tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva, individuando il reato più grave in quello della sentenza più recente e applicando aumenti distinti per gli altri reati satellite.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e la carenza di motivazione sull’aumento di due anni di reclusione operato per il reato satellite, contestando il ricorso a clausole di stile e la mancata valutazione dei criteri di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4), cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminata l’ordinanza, rileva che il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave, ma ha omesso di esporre le ragioni del consistente aumento applicato per il reato satellite. Il rinvio per relationem alla sentenza di condanna, in punto di gravità dei fatti e di pericolosità del condannato, è giudicato generico: da esso non è possibile desumere le ragioni di un aumento di soli quattro mesi inferiore alla pena originariamente inflitta.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite. In tale arresto si è precisato che il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Nella specie, il prescritto impegno motivazionale non risulta congruamente adempiuto. Ne consegue che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del principio, con la conseguenza che il ricorso va accolto nei limiti dell’aumento contestato.
La Corte annulla quindi l’ordinanza limitatamente all’aumento determinato in relazione alla sentenza indicata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito, che dovrà rideterminare la pena rispettando l’obbligo di motivazione distinta e proporzionata per ciascun reato satellite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.