Ricorso per cassazione generico e motivo di appello inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 37750 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi a proporre una personale sintesi degli atti processuali, ma deve identificare l’atto cui si riferisce, individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza, dar prova della sua verità e indicare le ragioni per cui esso comprometta in modo decisivo la tenuta logica del provvedimento. Il principio di specificità dell’atto di impugnazione, desumibile dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., opera come criterio selettivo di ammissibilità e, nel ricorso per cassazione, impone di ricondurre il vizio alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen.. In tema di art. 697 cod. pen., il requisito di efficienza delle munizioni è condizione necessaria della fattispecie e il relativo accertamento non richiede necessariamente una perizia. È infine inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso la sentenza d’appello che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, poiché l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 697, primo comma, cod. pen., per la detenzione di munizioni.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e dell’art. 697 cod. pen., lamentando l’illogicità della motivazione fondata sulla mera presenza sul luogo del rinvenimento, in un locale accessibile a chiunque. Con il secondo ha dedotto l’omessa risposta al motivo di appello relativo all’insussistenza della prova dell’efficienza delle cartucce.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, il ricorrente ha dedotto il travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria senza indicazione specifica delle stesse e offrendone una sintesi personale non supportata da allegazioni, così precludendo al Collegio la verifica sulla conformità del significato assegnato dal giudice alla prova dichiarativa.
Il fondamento normativo del principio di specificità dell’atto di impugnazione è individuato nell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione dei capi o punti della decisione, delle prove di cui si deduce l’inesistenza o l’erronea valutazione, delle richieste e dei motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto. Nel ricorso per cassazione, strumento a critica vincolata, ciò comporta la puntuale riconduzione del vizio alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 10795 del 2021; Sez. 1 n. 24667 del 2007; Sez. 5 n. 48050 del 2019; Sez. 5 n. 26455 del 2022) e la giurisprudenza di Strasburgo (Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021) per affermare che il vizio di travisamento è ravvisabile solo quando l’errore disarticoli l’intero ragionamento probatorio, restando intangibile la valutazione nel merito, e che la cognizione di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, non del suo significato.
Nel caso concreto la censura non raggiunge tale risultato: le deduzioni si riducono a una sintesi personale delle dichiarazioni, priva dell’esatta portata, mentre dal capo di imputazione emerge che le munizioni erano detenute in un locale cui si accedeva con un portone di ferro aperto dall’imputato con chiave in suo possesso. Nessun argomento è stato dedotto per dimostrare l’accessibilità a terzi dello specifico luogo del rinvenimento.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il requisito di efficienza delle munizioni è condizione necessaria della fattispecie e il relativo accertamento non richiede necessariamente una perizia, potendo il giudice trarre il convincimento da altri elementi adeguatamente motivati (Sez. 1 n. 12620 del 2019). Tuttavia, poiché con l’atto di appello non era stato prospettato alcun elemento concreto sull’inefficienza, il silenzio della sentenza non integra il vizio denunciato, per l’assoluta genericità del motivo di appello, già privo dei requisiti di ammissibilità. È pertanto inammissibile per carenza d’interesse il ricorso avverso la sentenza che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine (Sez. 3 n. 46588 del 2019; Sez. 2 n. 35949 del 2019; Sez. 6 n. 47222 del 2015). Alla pronuncia consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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