Recesso ad nutum dalle carte di pagamento e sorte dei punti premio (ABF Collegio di Roma n. 233 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di carte di pagamento, l’art. 1373 c.c. consente all’intermediario di recedere ad nutum dal rapporto, senza alcun obbligo di esplicitare le ragioni della scelta, poiché l’obbligo motivazionale è incompatibile con la natura stessa del recesso. La legittimità del recesso presuppone il rispetto della forma e del termine di preavviso previsti dal regolamento contrattuale e non integra violazione dei principi di buona fede e correttezza. Quanto ai punti premio, il concorso costituisce una particolare ipotesi di promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e il diritto all’utilizzo resta subordinato ai limiti fissati nel regolamento, tra cui la validità della carta; dopo la revoca della carta i punti non sono dovuti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto due raccomandate con cui l’intermediario comunicava la revoca di due carte di pagamento, senza alcuna spiegazione. Dopo aver contattato il servizio clienti, otteneva solo una mail con cui la banca confermava l’esercizio del diritto di recesso.

Il ricorrente adiva quindi l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo tre cose: conoscere le ragioni del recesso per verificarne la legittimità, la restituzione della quota annuale delle carte e il controvalore dei punti premio accumulati. L’intermediario eccepiva la legittimità del recesso senza motivazione, il rimborso integrale della quota annuale di una delle carte e l’infondatezza della domanda sui punti.

La motivazione del Collegio

Sulla prima domanda il Collegio richiama l’art. 1373 c.c. e afferma che il recesso ad nutum è legittimo e non richiede motivazione. Nel caso concreto l’intermediario aveva riconosciuto un preavviso di due mesi, in conformità al Regolamento Generale, formalizzando la decisione con la comunicazione di maggio.

Il Collegio esclude la violazione dei principi di correttezza e buona fede, perché l’obbligo motivazionale è incompatibile con la natura del recesso. Richiama sul punto l’orientamento dei Collegi, secondo cui la motivazione è comunque preclusa quando l’intermediario agisce per ragioni legate al rispetto della normativa antiriciclaggio, e la concessione del preavviso esclude il contrasto con i principi contrattuali.

Sulla seconda domanda, relativa alla quota annuale, il Collegio rileva che per una carta non era previsto alcun addebito, con conseguente insussistenza del diritto. Per l’altra carta l’intermediario aveva rimborsato integralmente la quota di euro 155,00; per tale richiesta viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sulla terza domanda il Collegio osserva che la richiesta di restituzione del controvalore dei punti premio non era stata formulata in sede di reclamo, ma solo nel ricorso. Nel merito, il Regolamento del programma consente l’utilizzo dei punti esclusivamente in presenza di una carta in corso di validità. Richiamando la qualificazione del concorso come promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., il Collegio conclude che, dopo la revoca delle carte, il diritto all’utilizzo dei punti non sussiste.

Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla quota annuale della carta rimborsata, ed è respinto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1989 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 1989 c.c.

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