Servitù di passaggio su più fondi: litisconsorzio solo verso il proprietario che contesta (Cass. civ. Sez. 2 n. 6582 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce ius receptum il principio secondo cui l’actio confessoria servitutis, avente ad oggetto una servitù di passaggio che attraversa più fondi, deve essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l’esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non la contestino e non pongano impedimento al suo esercizio. In tema di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado che abbia rigettato tutte le domande sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 332 c.p.c., con la conseguenza che le pronunce non impugnate nei termini di legge divengono irrevocabili. È, infine, preclusa la possibilità di riproporre con il ricorso per cassazione le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello, atteso che l’art. 346 c.p.c. identifica nel gravame un mezzo ad effetto devolutivo limitato dalle specifiche censure della parte, con formazione del giudicato interno.
Il Fatto
Alcuni proprietari di fondi confinanti, premettendo di esercitare da oltre cinquant’anni una servitù di passaggio su un fondo agricolo di proprietà di altro soggetto, proponevano ricorso ex art. 703 c.p.c. dinanzi al Tribunale, denunciando che il proprietario del fondo aveva arato il tratto sul quale si svolgeva il transito, impedendo l’accesso ai loro terreni. Chiedevano, quindi, il ripristino della strada e la reintegrazione nel possesso. Il Tribunale, definita la fase interdittale con il diniego del provvedimento di reintegra, rigettava il ricorso all’esito della fase di merito.
Avverso tale pronuncia proponevano appello tutti gli originari ricorrenti, ad eccezione di uno, insistendo nell’originaria domanda. La Corte d’Appello, sulla base delle deposizioni acquisite in primo grado, riconosceva raggiunta la prova del possesso della servitù e della condotta impeditiva, ordinando il ripristino del possesso e l’astensione da ulteriori turbative. Il proprietario del fondo proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si denunciava la nullità dell’atto introduttivo per insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda, trattandosi di eccezione non accolta in primo grado e non riproposta in appello. Richiamando il disposto dell’art. 346 c.p.c., la S.C. ha ribadito che l’appello è gravame ad effetto devolutivo limitato dalle censure proposte, sicché l’eccezione non riproposta si intende rinunciata e su di essa si forma il giudicato interno, con conseguente preclusione della sua deduzione in sede di legittimità.
Quanto ai motivi concernenti la dedotta violazione del litisconsorzio necessario, per avere gli attori rivendicato una servitù insistente su più fondi di proprietari diversi convenendo solo uno di essi, la Corte li ha reputati infondati. Ha infatti enunciato il principio per cui l’actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l’esistenza della servitù, non essendo necessario integrare il contraddittorio verso i proprietari degli altri fondi che non la contestino e non pongano impedimento al suo esercizio.
Con riguardo al motivo relativo alla mancata partecipazione al giudizio di appello di uno degli attori originari, la Corte ha richiamato il principio per cui, allorché più soggetti agiscono nello stesso processo, si determina un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili; pertanto, l’appello proposto solo da alcuni degli attori rende irrevocabili le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
Infine, è stato ritenuto infondato anche il motivo incentrato su un supposto errore di percezione nella valutazione del documento richiamato dalla Corte territoriale ad colorandum possessionis: la censura non verteva sull’utilizzazione di una prova mai offerta, ma su un preteso errore logico nella valutazione, non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che il documento era stato utilizzato solo come elemento di conferma di un esito decisorio già fondato sulle deposizioni testimoniali. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore dei controricorrenti.
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