Bancarotta documentale fraudolenta: dolo specifico e selezione delle scritture (Cass. pen. Sez. V n. 37177 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale si distingue da quella semplice non sul piano materiale, ma su quello psicologico: il dolo specifico va accertato con giudizio inferenziale dalla condotta complessiva dell’amministratore. Integra la fattispecie fraudolenta, e non il mero disordine contabile, la condotta di chi ritira la documentazione dallo studio del tenutario e ne consegna al curatore solo una parte sostanzialmente irrilevante, trattenendo le scritture utili a ricostruire i movimenti contabili degli ultimi anni di vita della società. La sottrazione di tale documentazione è sintomatica della volontà di occultare le ragioni della crisi d’impresa. La mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche non integra una nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., ben potendo il giudice di appello integrarla nell’esercizio dei poteri di piena cognizione.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società a responsabilità limitata dal 2013 fino al fallimento, era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta impropria da aggravamento del dissesto. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere per il secondo reato per intervenuta prescrizione e rideterminava il trattamento sanzionatorio per il residuo delitto.

Propone ricorso per cassazione il condannato con tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo, avendo egli indicato al curatore il professionista presso cui si trovava la contabilità; analoghi vizi sull’elemento soggettivo, non essendo state individuate le specifiche scritture omesse atte a integrare il dolo specifico; infine nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sez. V rigetta il ricorso. Sul primo motivo, oltre alla genericità della deduzione — che rimette al giudice di legittimità la selezione del vizio, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. I n. 53600 del 2016) — e alla ricorrenza di una doppia conforme di merito, la censura è comunque infondata. I giudici di merito hanno accertato che la documentazione fu rinvenuta solo parzialmente e che non fu possibile ricostruire la vita e il patrimonio della società per il periodo dell’amministrazione: parziale per il 2012, del tutto mancante per gli anni successivi.

La Corte ritiene l’indicazione del professionista tenutario della contabilità un elemento minusvalente: anche considerando quanto rinvenuto presso il suo studio, permangono lacune significative che non hanno consentito una corretta ricostruzione dell’andamento economico della fallita. Irrilevante è poi il rilievo che l’impossibilità di ricostruzione riguardi il 2012, poiché l’imputato fu amministratore solo dal 2013 e, per quel periodo, la documentazione risultò del tutto omessa o gravemente carente.

Sull’elemento soggettivo, la Corte richiama il criterio tradizionale: il discrimen tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale è colto sul versante psicologico (Sez. V n. 55065 del 2016; Sez. V n. 11115 del 2015; Sez. V n. 25432 del 2012). L’omessa tenuta della contabilità integra la fattispecie fraudolenta solo se si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. La sentenza impugnata ha dato conto di plurimi indici di fraudolenza: ritiro della documentazione poco prima del fallimento, consegna al curatore di una parte sola fino al 2011, mancata collaborazione, giustificazione mendace sulla pretesa inattività dell’azienda smentita da compravendite immobiliari.

La Corte ritiene il ragionamento inferenziale della Corte territoriale logico e coerente: l’opera di selezione della documentazione è indicativa dell’intenzione di occultamento della reale situazione economica, non avendo consentito di verificare se il prezzo delle unità abitative vendute negli ultimi anni sia stato effettivamente incassato.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La mancanza di motivazione non rientra tra i casi tassativi dell’art. 604 cod. proc. pen., potendo il giudice di appello redigere anche integralmente la motivazione mancante (Sez. Un. n. 3287 del 2009). La lacuna sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non dà luogo a nullità. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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