Restituzione arma negata dopo annullamento convalida per confisca obbligatoria (Cass. pen. Sez. 1 n. 17210 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di armi, la confisca obbligatoria di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 152/1975, che rinvia all’art. 240, secondo comma, cod. pen., deve essere sempre disposta per i reati concernenti armi e oggetti atti a offendere, anche quando il decreto di convalida del sequestro sia stato annullato dal tribunale del riesame. La misura ablativa, avente funzione preventiva finalizzata a impedire la circolazione illegale delle armi, si applica a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l’accertamento della sussistenza di fattispecie penali aventi per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione. Resta esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito ovvero di estraneità soggettiva al reato. Ne consegue che l’annullamento del decreto di convalida del sequestro, non assistito dall’accertamento dell’insussistenza del reato o della non ascrivibilità allo stesso indagato, non legittima la restituzione dell’arma, salvo che ne sia stata accertata l’estraneità al fatto.

Il Fatto

A seguito di attività investigativa condotta dai Carabinieri, veniva sequestrata, presso l’abitazione dell’indagato, una pistola marca Ruger calibro 357 con relativo munizionamento. Il Pubblico ministero emetteva decreto di convalida del sequestro, successivamente annullato dal Tribunale del riesame di Roma, sul rilievo che non fosse stata articolata alcuna imputazione provvisoria nei confronti dell’indagato. Ciononostante, il Tribunale non disponeva la restituzione dell’arma, ritenendola non consentita dal divieto di restituzione di cui all’art. 324 cod. proc. pen., operante per i beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen.

Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 6 legge n. 152/1975, per avere il Tribunale omesso di disporre la restituzione dell’arma e delle munizioni a fronte dell’annullamento del decreto di convalida presupposto, non risultando formulata alcuna ipotesi accusatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la confisca delle armi e di ogni altro oggetto idoneo ad arrecare offesa costituisce misura di sicurezza obbligatoria, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 6, comma 1, legge n. 152/1975, con la conseguenza che deve essere sempre disposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti armi e oggetti atti a offendere.

La funzione della confisca in materia di armi, essendo preventiva, è quella di impedire la circolazione illegale di tali beni, in ragione della loro intrinseca pericolosità. Da ciò deriva che la misura ablativa si applica a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l’accertamento della sussistenza di fattispecie penali aventi per oggetto armi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito o di estraneità soggettiva al reato.

Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sez. 1, n. 5841 del 2011, secondo cui la confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche in caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, essendo la condotta di omessa ripetizione della denuncia di detenzione riconducibile all’ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. Il riferimento è stato precisato alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha indicato l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, consentendo comunque la confisca quando risulti accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato.

Nella vicenda in esame, l’annullamento del decreto di convalida del sequestro non era fondato sull’accertamento dell’insussistenza del reato o della estraneità dell’indagato, ma esclusivamente sulla mancata articolazione di una imputazione provvisoria. Tale circostanza non integra, pertanto, un’ipotesi di esclusione della confisca obbligatoria la quale, per le sue finalità preventive, non può essere elusa dalla sola caducazione del titolo convalidante il sequestro.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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