Storno unilaterale di somme accreditate per errore: clausola contrattuale e indebito oggettivo (ABF Collegio di Bologna n. 2932 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi indicizzati all’inflazione, è legittimo lo storno unilaterale delle somme erroneamente accreditate su un libretto di risparmio quando una clausola delle Condizioni Generali di Contratto autorizzi preventivamente l’intermediario a recuperare in qualsiasi momento gli importi non dovuti. La clausola, introdotta mediante la procedura di modifica unilaterale di cui all’art. 118 TUB e non opposta nei termini, esonera l’intermediario dall’esperire preventivamente l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.. La tutela del legittimo affidamento sul carattere definitivo dell’accredito presuppone la prova di un pregiudizio concreto o di scelte economiche irreversibili compiute confidando sulla disponibilità delle somme. Non è sufficiente, a tal fine, la condizione soggettiva del cointestatario del rapporto.

Il Fatto

I ricorrenti erano titolari, con un terzo cointestatario, di un buono fruttifero dematerializzato indicizzato all’inflazione, serie J47, di valore nominale pari a Euro 30.000,00, sottoscritto nel marzo 2015 e giunto a scadenza nel marzo 2025. Alla scadenza l’intermediario aveva accreditato sul libretto di risparmio la somma di Euro 42.810,96, comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi.

Circa quattro mesi dopo, l’intermediario comunicava ai clienti di aver applicato un coefficiente di indicizzazione errato e preannunciava lo storno della maggior somma di Euro 6.695,97, eseguito poi direttamente sul libretto. I ricorrenti contestavano la legittimità dello storno, lamentando violazione della buona fede, della diligenza professionale e del legittimo affidamento, oltre all’illegittimo recupero al lordo delle ritenute fiscali. Chiedevano la restituzione della somma e, in subordine, il ricalcolo al netto delle imposte. L’intermediario si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

La questione centrale riguarda la possibilità per l’intermediario di recuperare direttamente, senza un preventivo titolo giudiziale, le somme eccedenti corrisposte alla scadenza del buono. Il Collegio muove dall’esame del regolamento negoziale che disciplina il libretto su cui era regolato il titolo. L’art. 3, comma 16, delle Condizioni Generali di Contratto, nella versione applicabile, prevede che il cliente autorizzi preventivamente l’intermediario a stornare in qualsiasi momento gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente o erroneamente accreditate.

Il Collegio accerta che tale clausola è stata legittimamente introdotta tramite la modifica unilaterale ex art. 118 TUB, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2018, e che i ricorrenti non si sono opposti nei termini di legge. Ne consegue che l’operazione di storno non è arbitraria, trovando la propria fonte in una specifica pattuizione contrattuale. La circostanza che il cliente abbia accettato, con il modulo di sostituzione del libretto, le nuove condizioni soggette a modifica unilaterale, rafforza il quadro.

Nel merito, l’intermediario ha fornito prova documentale dell’errore materiale nel calcolo dei coefficienti di indicizzazione applicati dal sistema informatico dell’emittente: il tasso inflattivo applicato era superiore a quello reale previsto dai Fogli Informativi. La somma correttamente spettante ammontava a Euro 36.114,99, e la differenza percepita configura un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. L’esistenza della clausola di storno esonera l’intermediario dall’esperire preventivamente l’azione giudiziale, consentendo il recupero diretto dell’importo erroneamente corrisposto.

Quanto alla lamentata violazione del legittimo affidamento, il Collegio chiarisce che la tutela dell’affidamento sulla definitività di un accredito richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto o di scelte economiche irreversibili compiute confidando sulla disponibilità delle somme. Nel caso di specie il buono era giunto alla naturale scadenza, sicché non si configura un danno da scelta economica indotta, come avverrebbe in caso di estinzione anticipata sollecitata dall’errore dell’intermediario. La qualità di pensionata della cointestataria non è apparsa sufficiente a giustificare una deroga al principio del recupero dell’indebito.

Infine, sul ricalcolo richiesto in via subordinata, le contestazioni dei ricorrenti sono risultate prive di supporto probatorio: l’intermediario ha dimostrato che lo storno ha riguardato la sola differenza tra importo netto erroneamente accreditato e importo netto effettivamente dovuto, applicando correttamente l’aliquota fiscale del 12,50% e l’imposta di bollo dello 0,20%. Il ricorso è stato pertanto respinto, confermando la legittimità dell’operato dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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