Accertamento negativo e promessa di pagamento: competenza dell’Arbitro e onere della prova (Arbitro Assicurativo n. 716 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Assicurativo è competente a conoscere anche delle domande con cui il cliente chieda l’accertamento negativo di una pretesa dell’impresa o dell’intermediario, ove questa inerisca alle prestazioni e ai servizi assicurativi: il perimetro di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. n. 215/2024 ruota intorno al baricentro del contratto di assicurazione e ricomprende ogni sua sfaccettatura, comprese le contestazioni della pretesa restitutoria. La dichiarazione del cliente o del suo consulente che riconosca l’erroneità del pagamento ricevuto e manifesti la volontà di restituire integra una promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., che opera quale astrazione processuale della causa debendi e dispensa il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Grava allora sul ricorrente la prova positiva di atti o fatti idonei a confutare il diritto di credito altrui, non potendosi pretendere la prova del fatto negativo.
Il Fatto
La ricorrente aveva denunciato un sinistro del marzo 2025 relativo a una polizza casa multirischi, a seguito di evento sismico. L’impresa aveva dapprima liquidato 6.370,00 euro e poi, il 25 luglio 2025, un secondo bonifico di pari importo, che a suo dire era stato disposto per errore materiale e imputato a un diverso sinistro e a una polizza non intestata alla ricorrente. Di qui la richiesta di restituzione, base del ricorso con cui l’assicurata chiedeva accertarsi l’insussistenza del proprio obbligo restitutorio, invocando il legittimo affidamento maturato sulla gestione progressiva della liquidazione.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, qualificando la controversia come indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., e ne contestava comunque la fondatezza nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’art. 3, comma 1, del Decreto rimette all’arbitro le controversie derivanti da un contratto di assicurazione aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi. Il perimetro di competenza è radicato intorno al contratto assicurativo: se le domande di accertamento vi rientrano, altrettanto deve valere per le domande di accertamento negativo con cui il cliente contesti l’attualità di una pretesa dell’impresa nei propri confronti.
Il Collegio richiama conferme nella giurisprudenza ABF: il Collegio di Coordinamento n. 4519/2023 ha affermato che l’arbitro può accertare l’illegittimità della pretesa creditoria sottostante, anche a rapporto estinto, purché vi sia un pregiudizio attuale per il cliente; il Collegio n. 6720/2025 ha valorizzato il contenuto sostanziale della domanda, qualificandola come contestazione della pretesa creditoria ed esaminandola nel merito.
Nel merito, il Collegio individua il nodo nella comunicazione del 17 novembre 2025, con cui lo studio consulente dell’assicurata riconosceva l’erroneità del pagamento del 25 luglio 2025 e manifestava la volontà di versare la differenza. Si tratta di una promessa di pagamento che, ex art. 1988 cod. civ., produce astrazione processuale della causa debendi: richiamando Cass. civ., sez. III, ord. n. 28448 del 2024, il Collegio ne desume la relevatio ab onere probandi per il destinatario.
Spettava quindi alla ricorrente provare l’insussistenza della pretesa, non con l’impossibile prova del fatto negativo ma con la prova positiva di fatti contrari, ad esempio l’univoca imputazione dei due versamenti di pari importo al medesimo sinistro e alla medesima polizza. Tale prova non è stata fornita: manca in atti la documentazione del secondo bonifico e la causale riferita ad altra polizza non è riscontrabile. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.