Nessun obbligo di storno per bonifico su IBAN errato indicato dal cliente (ABF Collegio di Bari n. 2770 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, in qualità di mero debitore, esegua un bonifico sulle coordinate bancarie indicate dal creditore adempie esattamente all’obbligazione di rimborso. L’errore nell’IBAN è imputabile al creditore che lo ha comunicato, sicché le risorse entrano nella piena disponibilità del terzo beneficiario e l’intermediario non è tenuto allo storno né a sollecitare la banca del destinatario. Il diritto alla restituzione va esercitato, ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., verso chi ha effettivamente beneficiato dell’indebito. La doglianza sulla mancata collaborazione dell’intermediario non integra una richiesta di pronuncia costitutiva né impone attività consulenziale, ed è quindi ammissibile davanti all’ABF.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto anticipatamente un finanziamento e vantava un rimborso di € 287,00, corrispondente a una rata versata in eccedenza. Avendo indicato all’intermediario un IBAN errato, la somma era confluita sul conto di un terzo che non l’aveva restituita. La ricorrente chiedeva quindi che l’intermediario sollecitasse la banca del correntista a stornare l’importo.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della domanda, che avrebbe richiesto un’attività consulenziale e una pronuncia costitutiva. Nel merito documentava di aver eseguito il bonifico il 21/06/2024 sull’IBAN comunicato dalla ricorrente il 06/06/2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, con esclusione delle pronunce costitutive. Richieste che implicano attività consulenziale, come la verifica di conteggi non supportati da evidenze, sono state ritenute inammissibili. È invece ammissibile il petitum volto a ottenere una verifica sulla legittimità del comportamento dell’intermediario (richiamata la decisione del Collegio di Bari n. 9696/2023).
Nel caso concreto la ricorrente non chiede calcoli né consulenza: lamenta la mancata collaborazione dell’intermediario. L’eccezione non è quindi meritevole di accoglimento e il ricorso si esamina nel merito.
È pacifico che la ricorrente avesse diritto a € 287,00. La resistente produce documentazione attestante la corretta esecuzione del bonifico sulle coordinate indicate dalla stessa ricorrente. Il Collegio rileva che tale IBAN differisce da quello risultante dalla documentazione contrattuale per l’addebito delle rate, e che la ricorrente non ha mai comunicato un IBAN corretto né chiesto il richiamo del bonifico.
Quanto all’art. 17 d.lgs. n. 11/2010, che preclude la revoca dell’ordine di pagamento una volta ricevuto, il Collegio lo ritiene in ogni caso non applicabile: la resistente non ha operato come PSP della ricorrente o del destinatario, ma come mero debitore, pur avendo disposto il pagamento su un IBAN erroneamente ricevuto.
La ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione secondo le regole dell’indebito o dell’arricchimento senza causa, ma verso chi ha effettivamente beneficiato della somma. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza arbitrale richiamata (Collegio di Roma, decisione n. 904/2023, e altri precedenti ivi citati): una volta eseguito il bonifico, le risorse entrano nella disponibilità del beneficiario e l’intermediario è obbligato solo all’esatta esecuzione dell’ordine, non allo storno. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.