Revisione: prova nuova e valutazione unitaria degli elementi addotti (Cass. pen. Sez. VI n. 36696 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, per prove nuove rilevanti ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. devono intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. La comparazione tra prove nuove e prove poste a fondamento della condanna irrevocabile non si esaurisce nel confronto di ogni singolo elemento isolatamente considerato, ma esige una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio. Ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e novum va espresso in termini di riconsiderazione, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio. La declaratoria di inammissibilità resta censurabile in sede di legittimità quando la motivazione ometta l’esame di taluno degli elementi addotti.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 5 maggio 2026, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trapani del 12 luglio 2021, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 28 maggio 2024, per reati contro la pubblica amministrazione.

La Corte distrettuale escludeva il carattere di novità delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di art. 391-bis cod. proc. pen. e della sentenza assolutoria del Tribunale di Trapani n. 64/2020, sul rilievo che gli atti erano già stati acquisiti nel giudizio di merito e che le relative censure avrebbero dovuto essere veicolate nei motivi di ricorso per cassazione. Il condannato ricorreva articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte richiama anzitutto la nozione ampia di prova nuova elaborata dalle Sezioni Unite n. 624 del 2001, comprensiva delle prove non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, e ricorda che la declaratoria di inammissibilità si sottrae a censure quando sia fondata su motivazione adeguata ed immune da vizi logici, secondo Sez. IV n. 41398 del 2024.

Il punto decisivo è però un altro. La comparazione tra prove nuove e prove della condanna non richiede solo il confronto di ogni singola prova isolatamente considerata, ma una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; il rapporto va letto in termini di riconsiderazione, valorizzando la funzione dinamica del giudizio probatorio conseguente all’introduzione del novum, come affermato da Sez. V n. 7217 del 2019.

Applicando tale regola, la Corte rileva che l’istanza originaria sottoponeva alla Corte distrettuale, ai punti 3 e 4, le dichiarazioni del teste e la sentenza del 2020, espressamente esaminate. Ai punti 5, 6, 7 e 8 l’istante aggiungeva però ulteriori elementi: la perizia dell’architetto disposta nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza del 2020; la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 14 L.R. n. 16/2016; la relazione geologica allegata al certificato di idoneità sismica; la nota del Genio Civile del 25 novembre 2024, asseritamente comprovante l’inesistenza di un precedente diniego. Di questi elementi la motivazione dell’ordinanza non dà conto.

Ne deriva la carenza di motivazione: non emerge che la Corte distrettuale abbia proceduto a una complessiva disamina degli elementi posti a supporto dell’istanza. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

La Corte precisa infine il profilo del giudice di rinvio. Il provvedimento impugnato non è stato emesso de plano ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., ma all’esito del procedimento partecipato di revisione disciplinato dagli artt. 636 e 637 cod. proc. pen., quando le norme codicistiche richiedono la forma della sentenza. Attesa la natura sostanziale di sentenza del provvedimento, il rinvio non segue il criterio dell’art. 11 cod. proc. pen., ma va disposto ad altra Sezione della medesima Corte di appello, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 25416 del 2026 e Sez. V n. 47624 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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