Contrabbando doganale, confisca non esclusa dall’integrale pagamento dei diritti di confine (Cass. pen. Sez. V n. 36692 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando doganale, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non esclude la confisca delle cose oggetto della violazione per l’IVA all’importazione quando l’obbligato abbia integralmente corrisposto imposta, accessori, interessi e sanzione pecuniaria, è riferita alla peculiare natura dell’IVA all’importazione e non si estende ai diritti di confine. Per questi ultimi permane il fondamento della confisca doganale della merce, anche quando la condotta sia rimasta allo stadio del tentativo, posto che l’art. 293 d.P.R. n. 43 del 1973 equipara, ai fini sanzionatori, il tentativo al reato consumato. La risalenza temporale delle precedenti condanne per reati della stessa indole non ne esclude, di per sé, l’efficacia ostativa ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell’abitualità, né sussiste contraddizione con la disapplicazione della recidiva, che risponde a una diversa valutazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 dicembre 2025, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Genova, ha disapplicato la recidiva contestata a uno degli imputati e ha confermato nel resto la condanna per tentato contrabbando aggravato e falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, oltre alla confisca della merce sequestrata.
Secondo l’accertamento di merito, l’imputato aveva fatto rappresentare nelle dichiarazioni doganali che il prezzo delle merci comprendesse il costo del trasporto marittimo, mentre quest’ultimo costituiva un costo ulteriore, documentato da separate fatture di nolo. Il valore dichiarato risultava così inferiore a quello effettivo, con liquidazione di dazi e IVA all’importazione in misura minore del dovuto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte territoriale ha indicato gli elementi da cui ha desunto la falsità della rappresentazione e la consapevolezza dell’imputato: a fronte delle fatture di acquisto che includevano il trasporto nel prezzo, risultavano emesse due ulteriori e separate fatture di nolo marittimo. La differenza tra dichiarato e dovuto non era marginale, essendo i maggiori diritti pari a circa il 16,5 per cento del valore delle forniture. La produzione dei documenti su richiesta degli uffici doganali è stata valutata e ritenuta non incompatibile con la precedente condotta dolosa. Le censure sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sul quale si concentra il principio di maggiore interesse, è infondato. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui non esclude la confisca per l’IVA all’importazione quando l’obbligato abbia integralmente corrisposto imposta, accessori, interessi e sanzione. Tale pronuncia non conduce però alla revoca della confisca nel caso esame: la condotta accertata riguarda anche l’evasione dei dazi doganali, rispetto ai quali permane il fondamento dell’ablazione. La reductio ad legitimitatem è espressamente riferita alla peculiare natura dell’IVA all’importazione e al cumulo sanzionatorio che si determina per tale imposta, e non estende la causa di esclusione ai tradizionali diritti di confine.
La Corte osserva inoltre che la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 94 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 141 del 2024 mantiene continuità normativa, quanto all’ablazione, con il previgente art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, richiamando Sez. 3 n. 21132 del 2026. Ne consegue che non è fondata neppure la richiesta di limitare la misura a una quota equivalente ai tributi sottratti. La natura tentata della condotta non muta la conclusione, poiché la merce costituisce comunque l’oggetto materiale dell’illecito e l’art. 293 d.P.R. n. 43 del 1973 equipara il tentativo al reato consumato ai fini sanzionatori.
Il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità per la non minima consistenza del fatto e per l’abitualità desunta da precedenti condanne della stessa indole. Il giudizio è conforme al principio ribadito da Sez. 5 n. 7371 del 2026, secondo cui la risalenza temporale delle precedenti condanne non ne esclude di per sé l’efficacia ostativa. Non sussiste contraddizione con la disapplicazione della recidiva: questa richiede una valutazione della maggiore colpevolezza e pericolosità espressa dal nuovo reato, mentre l’art. 131-bis cod. pen. reputa ostativa la mera reiterazione delle condotte.
Il quinto motivo è infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile quando non sia frutto di arbitrio, richiamandosi Sez. 5 n. 5582 del 2014 e Sez. 2 n. 36245 del 2009. La pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo e la Corte ha indicato gli elementi ostativi a ulteriore riduzione. Quanto alla sospensione condizionale, il beneficio era già stato accordato due volte, e la mancata concessione di una terza è conforme all’art. 164 cod. pen., con motivazione negativa sulla prognosi. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena