Il peso erroneo è refuso ininfluente non errore fattuale (Cass. pen. Sez. 1 n. 5010 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore di percezione, in una svista materiale o in un equivoco che abbiano indotto il giudice di legittimità ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti processuali. Sono estranei all’area del rimedio gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti, nonché gli errori commessi nel giudizio di merito, la cui ulteriore deduzione equivarrebbe a un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione. L’errore deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, ed essere decisivo, nel senso che senza di esso la pronuncia sarebbe stata diversa. La mera discrasia o il refuso indicante in modo impreciso qualità e quantità della sostanza stupefacente, quando non incidano sull’apprezzamento della responsabilità e sulla commisurazione della pena, non integrano gli estremi dell’errore di fatto e sono inammissibili.
Il Fatto
La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di un imputato, condannato in appello a una pena complessiva di diciannove anni e nove mesi per associazione finalizzata al narcotraffico e per sette episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti. Avverso tale sentenza, il condannato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato a un unico motivo.
Il ricorrente deduceva che il giudice di legittimità sarebbe incorso in due errori percettivi. Il primo relativo al reato di cui al capo 77), per il quale la Cassazione avrebbe erroneamente fatto riferimento alla detenzione e cessione di 550 grammi di cocaina, anziché ai 505 grammi di sostanza “indefinita nella qualità” indicati nell’imputazione. Il secondo riguardava l’episodio di cui al capo 21), per il quale la sentenza impugnata avrebbe erroneamente indicato in 1.200, anziché 1,200, il peso in chilogrammi di stupefacente rinvenuto in un immobile, circostanza che aveva influito, a suo dire, sull’attribuzione di un ruolo apicale all’interno del sodalizio criminale.
La Motivazione della Corte
La Prima sezione penale ha preliminarmente ricostruito i confini del rimedio, richiamando il principio per cui l’errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano invece estranei all’area del rimedio gli errori di valutazione e di giudizio, da assimilare agli errori di diritto, nonché gli errori commessi nel giudizio di merito, già prospettati con i motivi di ricorso e valutati in sede di legittimità.
In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che le discrasie segnalate potessero integrare errori percettivi. Con riguardo al capo 21), la contestazione concerneva un quantitativo imprecisato di cocaina di valore notevolmente superiore a 15.000 euro. La sentenza impugnata conteneva un refuso nell’indicazione del peso della sostanza rinvenuta in un successivo episodio, ma tale circostanza non vedeva coinvolto il ricorrente e rilevava solo in relazione alla destinazione dell’immobile alla custodia dello stupefacente, profilo indifferente rispetto all’imprecisa quantificazione. La sostanza oggetto del capo 21) era comunque stata stimata, sulla base delle risultanze processuali, nell’ordine delle decine di migliaia di euro.
Quanto al capo 77), la Corte ha rilevato che, a fronte di un’imputazione riferita a 505 grammi di sostanza “indefinita nella qualità”, i giudici di merito avevano accertato che l’illecito commercio aveva ad oggetto cocaina. L’imputato non aveva mai contestato tale ricostruzione nei precedenti gradi, né aveva introdotto il tema della qualità della sostanza, limitandosi a dedurre la lieve entità del fatto. La discrasia tra la parte della sentenza di appello dedicata alla sua posizione e quella concernente il correo era quindi priva di carattere decisivo: l’individuazione della sostanza in cocaina era frutto di un consapevole esercizio del potere valutativo ed era avvalorata dal compendio probatorio circa la partecipazione associativa.
La Corte ha inoltre evidenziato che il supposto errore non avrebbe condotto all’applicazione di una pena diversa da quella, assai mite, comminata a titolo di aumento per la continuazione. La determinazione del trattamento sanzionatorio era l’esito di una valutazione, non la conseguenza di una svista. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile Comune di Cutro, liquidate in complessivi euro 3.600.
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Nota della Redazione
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