Autismo e Asl: nessuna inerzia se la terapia non è prescritta (TAR Lazio n. 14353 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disturbi dello spettro autistico, le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato costituiscono livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire. Non sussiste tuttavia in capo all’assistito un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di una specifica terapia, essendo rimessa all’Azienda sanitaria, attraverso la redazione del piano terapeutico individualizzato da parte dell’équipe multidisciplinare competente, l’individuazione del trattamento più confacente al caso clinico, secondo le evidenze scientifiche e le linee guida vigenti. Ne consegue che le spese sostenute privatamente dal nucleo familiare per trattamenti non prescritti né autorizzati dall’ASL, perché liberamente scelti al di fuori del percorso di presa in carico pubblica, non possono essere poste a carico dell’Amministrazione sanitaria, difettando il presupposto della inerzia e il relativo nesso causale.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico agivano contro la ASL Roma 2 per ottenere l’accertamento del diritto del figlio a ricevere, a carico del Servizio sanitario regionale, un intervento psico-educativo cognitivo-comportamentale, il parent training e la consulenza scolastica, secondo le prescrizioni dell’ospedale pediatrico che aveva in cura il minore. Essi chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in circa 26.000 euro, per le spese sostenute dal 2021 al 2026 per le terapie comportamentali effettuate privatamente, a causa dell’asserita inerzia dell’ASL nella presa in carico del minore e nella redazione del piano terapeutico.
Con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano la valutazione clinica dell’ASL del 9 ottobre 2025 e il relativo piano assistenziale, ritenendoli non satisfattivi. Nel corso del giudizio, però, i genitori dichiaravano di accettare l’intervento proposto dal Centro di riabilitazione in attuazione del piano ASL, mantenendo ferma esclusivamente la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di presa in carico del minore, essendo stato il piano assistenziale redatto dall’ASL e successivamente accettato dai familiari. La questione centrale è rimasta quella del risarcimento del danno per l’inerzia che l’Amministrazione avrebbe serbato per cinque anni.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento — dall’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 in materia di livelli essenziali di assistenza, alla legge n. 134/2015 e al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato — il Collegio ha osservato che la presa in carico del paziente non può prescindere dalla redazione del piano terapeutico individualizzato da parte dell’équipe multidisciplinare della ASL, unica competente a individuare la terapia più adeguata secondo le evidenze scientifiche.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti è emerso che il minore è stato seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile della ASL a partire dal novembre 2021, con visite periodiche e con il rilascio delle certificazioni per l’integrazione scolastica. I genitori hanno tuttavia scelto autonomamente di rivolgersi a un centro privato per la terapia comportamentale, senza che risulti alcuna specifica richiesta di presa in carico da parte dei servizi TSMREE finalizzata alla redazione di un piano terapeutico, né alcuna prescrizione in tal senso da parte del neuropsichiatra dell’ASL, che si è limitato a prendere atto della terapia seguita privatamente.
Il TAR ha quindi escluso qualsiasi profilo di inerzia o ritardo imputabile all’Amministrazione, rilevando come la vera richiesta di attivazione dell’iter valutativo sia intervenuta solo in occasione della visita del 14 marzo 2025, seguita dalla valutazione dell’équipe multidisciplinare del 6 giugno 2025 e dalla redazione del piano assistenziale il 9 ottobre successivo.
Ne consegue la infondatezza della domanda risarcitoria: le spese sostenute per terapie non prescritte né autorizzate dall’ASL, ma liberamente scelte dalla famiglia, non possono essere imputate all’Amministrazione sanitaria, mancando sia un comportamento illecito sia il necessario nesso causale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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