La bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento del pericolo concreto (Cass. pen. Sez. 5 n. 5946 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto: ai fini della sua integrazione non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (distrazione sine titulo), ma il giudice deve accertare specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, fosse idoneo, con valutazione ex ante, a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, pericolo che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare. La sussistenza del reato richiede l’accertamento di “indici di fraudolenza”, desumibili anche dalla condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e dalla congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, non occorrendo la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, della legale rappresentante di una s.a.s. dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942. All’imputata era stato contestato di avere distratto complessivi euro 19.640,40 mediante pagamenti per fini personali, eseguiti tramite POS collegato al conto corrente societario. La difesa aveva sostenuto la legittimità dei prelievi a fronte di un preteso credito per utili non percepiti, mentre i giudici di merito ne avevano escluso l’esistenza per la mancata approvazione del bilancio o rendiconto. Il ricorso per Cassazione articolava cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità, evidenziando la preclusione a una rilettura degli elementi fattuali e la regola della “doppia conforme”, in base alla quale le motivazioni dei due gradi di merito si integrano reciprocamente.

Ha dichiarato inammissibile la censura di travisamento della deposizione del consulente tecnico di parte, in quanto la difesa non lamentava un errore percettivo sul contenuto materiale della prova, ma una diversa interpretazione del suo significato dimostrativo, operazione costituente tipica rivalutazione del merito probatorio. Ha altresì escluso l’operatività dell’art. 47, comma 3, cod. pen., rilevando come il ragionamento difensivo presupponesse l’esistenza di un bilancio, seppure non approvato, mentre era stato accertato in fatto che esso fosse radicalmente inesistente: le somme prelevate appartenevano interamente alla società e la condotta era connotata da pura distrazione sine titulo.

La Corte ha, invece, accolto il motivo concernente la mancata verifica della concreta offensività della condotta. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto e che la natura distrattiva dell’atto non ne implica automaticamente l’offensività. Il giudice deve valutare la qualità del distacco patrimoniale, ossia il reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori, attraverso l’accertamento di “indici di fraudolenza”. Tali indici possono emergere dalla condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, dalla congiuntura economica, dal contesto operativo o dall’estraneità del fatto rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale.

Nel caso di specie, i giudici di merito si erano concentrati esclusivamente sulla natura personale dei prelievi e sull’insussistenza del preteso credito, qualificando la condotta come distrattiva senza spiegare perché la sottrazione di euro 19.640,40 fosse concretamente idonea a pregiudicare le ragioni creditorie, a fronte di un saldo attivo sul conto di oltre euro 40.000,00 e di crediti verso terzi di rilevante entità. Tale carenza motivazionale ha determinato l’applicazione di un criterio di pericolo presunto, non sufficiente ad integrare il reato. Il difetto di motivazione sull’offensività ha assorbito le censure relative al dolo, pur ribadendosi che l’elemento soggettivo richiede la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia dei creditori.

La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina per un nuovo esame sulla sussistenza del pericolo concreto, con assorbimento del motivo concernente l’attenuante della speciale tenuità del danno, la cui valutazione dovrà essere operata dal giudice del rinvio all’esito della rinnovata verifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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