Revoca della parità scolastica per requisiti mancanti al momento del provvedimento (TAR Puglia n. 938 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento della parità scolastica è legittima quando, alla data di adozione del provvedimento, l’istituto non disponga dei requisiti documentali richiesti, non rilevando l’acquisizione delle certificazioni mancanti in epoca successiva. Il procedimento di revoca è correttamente articolato quando l’Amministrazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione, ne verifica l’esito e adotta il provvedimento finale solo all’esito di tale verifica. L’acquisizione postuma delle certificazioni non impone all’Amministrazione di esercitare il potere di autotutela, non essendo configurabile un obbligo in tal senso. Il certificato di idoneità igienico-sanitaria e le altre certificazioni operano sul piano accertativo, ma devono sussistere al momento in cui il potere viene esercitato.
Il Fatto
L’istituto ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia il decreto con cui la Direzione Generale dell’USR aveva disposto la revoca della parità scolastica. La motivazione del provvedimento richiamava la lacunosità della documentazione allegata, mancante di certificazione di agibilità per uso scolastico, di idoneità igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, nonostante l’assegnazione di un ulteriore termine per l’integrazione.
La ricorrente ha sostenuto che la ASL aveva rilasciato il certificato di idoneità il giorno successivo all’adozione del provvedimento e che il tecnico aveva depositato la SCIA di agibilità e la comunicazione di inizio attività; il certificato di prevenzione incendi era stato ottenuto il 24 settembre. Da qui la tesi dell’irregolarità sanabile e non più attuale, con censura del difetto di interlocuzione procedimentale. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che i decreti ministeriali sono stati impugnati soltanto in via subordinata ed eventuale e non risultano specificamente attinti dalle censure del ricorso.
Sul merito, il Tribunale valorizza la circostanza che i requisiti documentali sono stati acquisiti dopo l’adozione del provvedimento impugnato. L’ordinanza cautelare aveva già accertato che i primi due documenti erano stati acquisiti il 1° settembre 2023 e l’ultimo il 21 settembre 2023. Tale accertamento non è stato contestato, sicché resta definitivamente fissata la carenza dei requisiti al momento della decisione.
Quanto all’asserita necessità di un ulteriore termine, il Collegio osserva che l’Amministrazione aveva già assegnato quindici giorni per l’integrazione, con avvertimento della revoca in caso di inerzia. Alla scadenza era stata accertata la persistenza dell’irregolarità e il provvedimento era stato adottato l’ultimo giorno utile, alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico. Ne deriva il pieno rispetto delle garanzie e dell’affidamento dell’istituto, secondo il modulo procedurale richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Sez. IV, n. 1948 del 2012): comunicazione delle irregolarità, invito alla regolarizzazione entro termine perentorio, verifica successiva.
Il Tribunale esclude poi che sussistessero i presupposti per il ritiro in autotutela del provvedimento di revoca, dato il difetto dei requisiti all’avvio dell’attività didattica, ribadendo che non è configurabile un obbligo dell’Amministrazione di esercitare il relativo potere. Il ricorso è pertanto respinto, con salvezza della facoltà di presentare nuova istanza di riconoscimento nel rispetto dei termini e delle condizioni di legge. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.