Revocatoria ordinaria e scientia damni del terzo acquirente: il rilievo presuntivo dei rapporti familiari (Cass. civ. Sez. 3 n. 16262 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., l’elemento soggettivo richiesto in capo al terzo acquirente in caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito è la scientia damni, ossia la consapevolezza che l’atto pregiudichi le ragioni del creditore, che può essere dimostrata anche per presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il rapporto di coniugio o di stretta parentela tra debitore e terzo acquirente non integra una presunzione legale, ma costituisce un elemento presuntivo qualificato che, inserito in una valutazione unitaria con altri indizi (quali la gratuità dell’atto o la ricostruzione cronologica delle vicende), può fondare la declaratoria di inefficacia dell’atto. La consapevolezza è desumibile dalla stessa struttura dell’atto a titolo gratuito, che comporta un impoverimento patrimoniale intrinsecamente pregiudizievole per il creditore, senza necessità di provare un accordo fraudolento né la conoscenza dello specifico credito. L’azione revocatoria ha natura conservativa e produce un’inefficacia relativa dell’atto, sicché il terzo acquirente non diventa debitore, ma è tenuto soltanto a subire l’esecuzione sul bene oggetto dell’atto revocato, in una tipica ipotesi di responsabilità senza debito limitata alla res ricevuta.
Il Fatto
La Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. aveva proposto azione revocatoria ordinaria per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti di una compravendita stipulata tra due germani avente ad oggetto la quota di un complesso immobiliare, nonché, in un separato giudizio, di una successiva donazione a favore della coniuge del debitore e della costituzione di un fondo patrimoniale. Il Tribunale di Teramo aveva accolto la domanda limitatamente alla compravendita, rigettandola per la donazione e il fondo. In sede di appello, la Corte territoriale dell’Aquila, previa riunione dei gravami, dichiarava l’inefficacia anche degli atti a titolo gratuito, rigettando gli appelli contro la sentenza di primo grado. Il debitore ricorreva per cassazione, deducendo l’insufficienza della motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo e la violazione dei principi in tema di presupposti dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta il primo motivo, relativo alla scientia damni, richiamando il principio secondo cui la revocatoria di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito esige la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, dimostrabile mediante presunzioni semplici. Il vincolo di parentela non assurge a prova legale, ma acquista un rilievo presuntivo qualificato qualora sia inserito in un ragionamento logico che valorizzi ulteriori circostanze sintomatiche, secondo una valutazione unitaria e non atomistica degli indizi. La Corte ritiene corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha desunto la consapevolezza dalla natura gratuita degli atti e da univoci elementi presuntivi, quali gli stretti rapporti di parentela e di cointeressenza, oltre alla ricostruzione cronologica delle vendite, della donazione al coniuge e della costituzione del fondo patrimoniale, idonea a evidenziare la finalità di sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale del creditore.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’accoglimento della revocatoria non determina né l’invalidità né il rientro del bene nel patrimonio del debitore, ma produce solo un’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore agente. Presupposto dell’azione è l’esistenza di un credito, che non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una mera ragione di credito, anche eventuale o litigiosa. Il terzo acquirente non assume la qualità di debitore, ma è tenuto unicamente a subire l’esecuzione sulla res, senza che il creditore possa aggredire altri beni del suo patrimonio personale o estendere la revocatoria ad atti ulteriori che non abbiano ad oggetto il bene revocato.
La Corte dichiara entrambi i motivi infondati. In particolare, quanto alla posizione del terzo acquirente, la Corte precisa che la corte d’appello ha correttamente dichiarato l’inefficacia della donazione e del fondo patrimoniale, non essendo necessaria la preventiva estensione degli effetti della revocatoria pronunciata per la compravendita, ma ricorrendo autonomamente i presupposti dell’azione per gli atti dispositivi successivi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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