Segnalazione in Centrale Rischi legittima per cliente non consumatore senza preavviso (ABF Collegio di Bologna n. 2499 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione alla Centrale dei Rischi del cliente non consumatore non richiede alcuna comunicazione preventiva: la Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 impone il preavviso, a norma dell’art. 125 T.U.B., solo nei confronti del cliente consumatore. La classificazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può discendere automaticamente da singoli ritardi, ma richiede l’accertamento di una incapacità stabile e consolidata di onorare i debiti o di una grave difficoltà economica non transeunte. La successiva sottoscrizione di un piano di rientro non incide sulla legittimità della segnalazione già effettuata. Accertata la legittimità della segnalazione, cade anche la domanda di risarcimento del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta, ha proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario dolendosi della revoca degli affidamenti, della risoluzione dei mutui e della conseguente segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi disposta dall’intermediario. Ha sostenuto che la comunicazione del maggio 2024 non era stata preceduta da sollecito o avviso bonario, che la situazione economica dell’azienda non versava in stato di insolvenza e che i pagamenti erano stati regolarmente eseguiti.

Ha inoltre richiamato la sospensione dei pagamenti prevista dal D.L. n. 61/2023 per le imprese colpite da alluvione, nonché la sottoscrizione di un piano di rientro con versamento iniziale e rateizzazione dell’esposizione. Ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni ritenute illegittime e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al ristoro delle spese di assistenza difensiva. L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato due profili: l’illegittimità formale della segnalazione, per assenza di preavviso, e quella sostanziale, per difetto dei presupposti finanziari. Quanto al primo, ha richiamato la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, che non prevede la comunicazione preventiva ai non consumatori. Il preavviso è dovuto solo al cliente consumatore, ai sensi dell’art. 125 T.U.B. Nel caso concreto, la missiva del 10 maggio 2024 aveva già avvertito il cliente che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata effettuata la segnalazione alle banche dati.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ha ribadito che la categoria delle sofferenze ricomprende l’intera esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili. La classificazione implica una valutazione complessiva e non può derivare automaticamente dal verificarsi di eventi specifici. Ha richiamato la nozione di grave difficoltà economica non transeunte elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 1317/2023.

Le evidenze documentali hanno smentito la ricostruzione del ricorrente: per mancanza di provvista, le rate venivano saldate solo con versamenti appositamente finalizzati, come attestato dalla dicitura relativa alle procedure sospese. L’andamento irregolare dei pagamenti, protrattosi ben oltre la sospensione ex art. 11 D.L. n. 61/2023, e il debito scaduto da oltre 180 giorni hanno confermato una perdurante criticità economica.

Il Collegio ha infine escluso che il piano di rientro, sottoscritto in epoca successiva alla segnalazione, potesse incidere sulla legittimità della stessa: l’adempimento dilazionato non costituisce piena soddisfazione del credito né presuppone una valutazione di realizzabilità delle operazioni di rientro. Accertata la legittimità della segnalazione, è stata dichiarata infondata anche la domanda risarcitoria, per assenza di profili di addebito imputabili all’intermediario. Il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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