Illegittimità delle clausole bancarie e contratto autonomo di garanzia: oneri probatori e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 4513 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società garante che agisca in giudizio nei confronti della banca per la declaratoria di nullità di clausole del contratto di conto corrente garantito e per la ripetizione di somme, anche dopo la cessazione del rapporto, è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria domanda. Tale onere probatorio è identico sia nell’azione di ripetizione di indebito sia in quella di accertamento negativo del saldo, poiché entrambe si fondano sulle medesime allegazioni di base. L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non accolta dal giudice di primo grado deve essere specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, a pena di presunzione di abbandono, superabile solo da una volontà inequivoca emersa dagli atti. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non impugni la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo di appello, né quello che censuri un giudizio di fatto espresso dalla corte territoriale.
Il Fatto
Una società, garante di una debitrice principale poi fallita e deceduta, agiva in giudizio contro la banca per far dichiarare la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e ottenere la ripetizione delle somme indebitamente percepite. Il tribunale rigettava le domande e la corte d’appello, pronunciando in sede di gravame, confermava la decisione, qualificando la garanzia rilasciata come contratto autonomo di garanzia e dichiarando inammissibile la richiesta di ripetizione per mancata prova degli esborsi.
La società garante, soccombente, proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in otto motivi, deducendo un’erronea applicazione delle norme in materia di fideiussione, di riparto dell’onere della prova e di istanze istruttorie, nonché la violazione dei principi che regolano l’anatocismo, l’usura e lo ius variandi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, pronunciandosi in via preliminare sulla qualificazione del rapporto di garanzia. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché la ricorrente non aveva impugnato la statuizione con cui la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello volto a contestare la natura del contratto, limitandosi a censurare un’affermazione che il giudice non aveva mai reso, ovvero la preclusione alla deduzione della nullità del rapporto garantito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il principio per cui non vi è diversificazione di oneri probatori tra l’azione di ripetizione di indebito e quella di accertamento negativo del saldo, citando a sostegno le pronunce delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità. L’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava su chi agisce, anche se in via di accertamento negativo, e tale principio si applica anche alla parte che richieda la rideterminazione del saldo.
In relazione al terzo motivo, i giudici di legittimità hanno affermato che, quando una richiesta istruttoria è disattesa in primo grado, la parte ha l’onere di reiterarla in sede di precisazione delle conclusioni. Solo una condotta processuale inequivoca può far superare la presunzione di abbandono dell’istanza, onere non assolto nel caso di specie, dove il generico rinvio alle memorie non era idoneo a manifestare la volontà di insistere. Il quarto motivo è stato di conseguenza assorbito.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, in quanto volti a censurare il giudizio di fatto espresso dalla corte territoriale in merito alla mancata prova dell’applicazione di interessi usurari e anatocistici. Il settimo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per non avere la ricorrente specificato il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile, così impedendo il controllo di ritualità. L’ottavo motivo è stato infine ritenuto inammissibile in quanto non aggrediva una ratio decidendi fondamentale, essendo la statuizione sulla prescrizione resa ad abundantiam e assorbita dal rigetto degli altri motivi di gravame.
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