Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 17328 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia allegato, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. ed egli ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso ovvero, se anteriore, unitamente al ricorso stesso. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, né dal deposito della relata effettuato oltre il termine perentorio, non potendo la modifica dell’art. 372 cod. proc. civ. derogare agli oneri posti dall’art. 369 cod. proc. civ. a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
Il gestore del Centro Agroalimentare di Roma impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in sede di rinvio, aveva dichiarato la nullità di alcune clausole dei regolamenti e dei contratti con i grossisti, per abuso di posizione dominante ai sensi della legge n. 287/1990. La ricorrente contestava la natura dei regolamenti, la definizione del mercato rilevante e l’acritica recezione delle conclusioni della CTU.
Nel ricorso per cassazione, notificato il 12/03/2024, la società dava atto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non depositava la relata di notifica, né risultava prodotta dalla controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
Il ricorrente, avendo allegato l’avvenuta notificazione della sentenza, non poteva beneficiare del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma era soggetto al termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Di conseguenza, gravava su di lui l’onere, a pena di improcedibilità, di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro venti giorni dalla notifica del ricorso.
La Corte ha richiamato il principio per cui il deposito della relata deve avvenire entro il termine perentorio, essendo inammissibile se effettuato solo con l’istanza di decisione, e ha precisato che la modifica dell’art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito di documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza, non incide sugli oneri posti dall’art. 369 cod. proc. civ., non potendo sanare il mancato tempestivo deposito.
La Corte ha altresì ribadito che l’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, trovando la sua ragione nel presidiare un comportamento omissivo che ostacola l’avvio del giudizio di legittimità. Ha infine condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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