Revocatoria del fondo patrimoniale e irrilevanza del foro pattuito nella fideiussione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5940 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue validamente tra le parti originarie e il cedente conserva la legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest’ultimo, fino alla formale estromissione del primo, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. In tema di azione revocatoria ordinaria, la competenza per territorio va individuata con esclusivo riferimento all’atto di disposizione impugnato e non già al contratto da cui origina il credito garantito: ne discende l’irrilevanza sia della clausola compromissoria sul foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione, sia dell’eventuale qualità di consumatore del fideiussore, atteso che tali elementi non attengono al negozio oggetto della revocatoria. La nullità di un atto diverso da quello dedotto in giudizio, eccepita per privare di fondamento il credito fatto valere, costituisce questione presupposta che, in quanto non riguardante l’atto oggetto della domanda, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve ritenersi tardiva se non tempestivamente sollevata.
Il Fatto
Due soggetti avevano prestato fideiussione a favore di una società garantita, la quale si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing. Successivamente, i garanti avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi tutti i loro beni immobili. Il creditore, successore della società concedente il leasing, aveva proposto azione revocatoria ordinaria avverso la costituzione del fondo, assumendo che l’atto fosse volto a sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello, nella resistenza della società incorporante e delle società cessionarie del credito, aveva rigettato il gravame. Avverso tale decisione i garanti proponevano ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società controricorrente, la quale aveva ceduto il credito ad altre società. Richiamando il principio per cui la cessione del credito comporta la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, la Corte ha precisato che, ex art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue validamente tra le parti originarie e il cedente conserva la legittimazione quale sostituto processuale, in assenza di formale estromissione, che richiede un provvedimento giudiziale e il consenso di tutte le parti.
Con riferimento al primo e al secondo motivo, relativi alla competenza territoriale, i ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della clausola sul foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione e la mancata qualificazione del fideiussore come consumatore. La Corte ha escluso la fondatezza delle censure, osservando che la competenza territoriale andava individuata con riferimento all’atto di disposizione impugnato — la costituzione del fondo patrimoniale — e non già al diverso contratto di fideiussione, privo di qualsivoglia rilevanza ai fini della determinazione del foro competente: sia il foro convenzionale sia la qualità di consumatore presupponevano, infatti, che si discutesse degli effetti della fideiussione, mentre tale negozio non costituiva l’oggetto del giudizio revocatorio.
Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha scrutinato congiuntamente le censure concernenti la presunta nullità del contratto di leasing per violazione del divieto del patto commissorio e la conseguente nullità della fideiussione. I ricorrenti assumevano che la questione della tardività dell’eccezione fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado che aveva esaminato il merito dell’eccezione. La Corte ha disatteso tale assunto, rilevando che i ricorrenti stessi, appellando, avevano nuovamente devoluto al giudice di appello l’intera questione della nullità, sicché il tema della tempestività era stato correttamente sottoposto al suo esame.
Infine, la Corte ha escluso che la dedotta nullità assoluta potesse essere fatta valere in ogni tempo, precisando che la rilevabilità d’ufficio riguarda esclusivamente la nullità dell’atto oggetto della domanda. Nella specie, la nullità concerneva atti diversi — il leasing e la fideiussione — e la relativa eccezione serviva unicamente a privare di fondamento il credito azionato, configurandosi come questione presupposta non rilevabile d’ufficio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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