Nullità dell’IRS per difetto di causa concreta e onere di allegazione specifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 16263 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità di un contratto di interest rate swap per difetto di causa concreta, fondata sull’assenza di un’alea razionale, sulla presenza di costi impliciti o su un mark to market iniziale negativo non esplicitato, attiene alla validità strutturale del negozio. La relativa deduzione in giudizio esige un’allegazione puntuale e specifica delle clausole asseritamente invalide, non essendo sufficiente il mero richiamo ai principi giurisprudenziali in materia. La dichiarazione con cui una società si qualifica come “operatore qualificato” ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 integra una presunzione semplice di competenza ed esperienza, non esonera l’intermediario dai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e ne inverte l’onere della prova: grava sul cliente che intenda avvalersi della disciplina ordinaria dimostrare la propria sostanziale incompetenza e la conoscenza o conoscibilità di tale condizione da parte dell’intermediario. La fideiussione prestata dagli amministratori di una società di capitali, quand’anche estranea all’oggetto sociale, è opponibile ai terzi ex art. 2384 c.c., salvo che la società provi l’intenzionalità dolosa del terzo.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto ingiuntivo, intimava alla società garante il pagamento di una somma in favore di una banca, in forza di una garanzia rilasciata a copertura dei rapporti tra l’istituto di credito e la società debitrice principale. La società garante proponeva opposizione, deducendo la nullità e l’inefficacia della garanzia per assenza di valida deliberazione degli organi della banca, per difetto del rapporto principale garantito e per l’estraneità dell’operazione rispetto all’oggetto sociale. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione, dichiarando inammissibili per genericità le censure relative alla nullità del rapporto principale e infondate le doglianze sulla natura dell’operazione e sull’estraneità della garanzia all’oggetto sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1325 c.c. per aver la Corte d’appello disconosciuto la nullità del contratto di interest rate swap per difetto di causa concreta. La Corte ha rilevato che il ricorrente non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per genericità la censura in quanto priva dell’indicazione delle specifiche clausole e degli elementi negoziali asseritamente viziati. Trattandosi di ratio autonoma e non specificamente censurata, le doglianze si risolvevano in una critica astratta.

La Corte ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. Premesso che la deduzione della nullità di un contratto IRS per difetto di causa concreta attiene alla validità strutturale del negozio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8770 del 2020, e che la causa di tali contratti consiste in una scommessa razionale che postula un accordo consapevole sulla misura dell’alea, la Corte ha precisato che la deduzione di tali vizi richiede comunque un’allegazione puntuale delle clausole negoziali invalide. Nella specie, la corte territoriale aveva accertato in fatto che l’appellante si era limitata a deduzioni generiche e assertive, con conseguente corretto rigetto della censura.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’autodichiarazione di “operatore qualificato” resa ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 non determina l’automatica applicazione del regime derogatorio, né esonera l’intermediario dai doveri di condotta di cui all’art. 21 TUF. Tale dichiarazione integra una presunzione iuris tantum di competenza ed esperienza, con conseguente inversione dell’onere della prova: è il cliente che intenda avvalersi della disciplina ordinaria a dover dimostrare la propria sostanziale incompetenza, conoscibile dall’intermediario. La Corte ha escluso il sindacato di legittimità sull’apprezzamento di fatto del giudice di merito, che aveva congruamente motivato l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione.

Da ultimo, la Corte ha considerato infondato il quarto motivo riguardante l’art. 2384 c.c. La validità della fideiussione prestata dagli amministratori di una società di capitali, anche se sul piano interno estranea all’oggetto sociale, va valutata alla luce del potere di rappresentanza generale attribuito dalla norma agli amministratori. L’inefficacia dell’atto verso il terzo è opponibile solo ove la società assolva l’onere di provare l’intenzionalità dolosa del terzo (exceptio doli), non essendo sufficiente la mera conoscenza della possibile estraneità dell’operazione. Nella specie, la corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’ampia clausola statutaria, ricomprendente anche operazioni finanziarie e bancarie, ed escluso che la società avesse fornito la prova dell’exceptio doli.

All’infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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