Revocatoria ordinaria: scientia fraudis del terzo e presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. III n. 25452 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo a titolo oneroso sia successivo al sorgere del credito, la partecipatio fraudis del terzo acquirente può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L’accertamento del consilium fraudis e della scientia damni, nonché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, costituiscono attività riservate al giudice del merito e sono insindacabili in sede di legittimità. La censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione dell’art. 2901 c.c., solleciti una rivalutazione del fatto è inammissibile. La semplice esistenza di un debito, e non la sua concreta esigibilità, è sufficiente a fondare l’esperibilità dell’azione.
Il Fatto
Con atto pubblico l’imprenditore edile cedeva agli originari proprietari, in permuta, la piena proprietà di un immobile in corso di costruzione, ricevendo porzioni dello stesso da completare e riconsegnare entro un termine pattuito. I lavori non venivano ultimati. Nel marzo 2011 il debitore alienava a un terzo le porzioni rimastegli, sottraendole alla garanzia dei creditori; i permutanti convenivano allora l’alienante e l’acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia della vendita ex art. 2901 c.c.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo i preliminari anteriori all’atto dispositivo e qualificando quest’ultimo come atto dovuto. La Corte d’appello di Ancona riformava la decisione e dichiarava l’inefficacia della compravendita nei confronti dei creditori. Il soccombente, in qualità di erede dell’acquirente, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; i creditori hanno resistito con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato. Il primo motivo, con cui si contesta l’accertamento del consilium fraudis in capo all’acquirente al tempo del definitivo anziché dei preliminari, pur formalmente intestato all’art. 2901 c.c., sollecita in realtà una rivisitazione di fatti già accertati nel merito, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte rileva che il ricorrente ha trascritto solo parzialmente la motivazione dell’appello, omettendo il passaggio in cui si accerta che i preliminari erano privi di data certa e che il secondo modificava il primo successivamente all’atto di permuta. Da qui la scientia fraudis del debitore, già evidente al momento della stipula.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: la censura mira a un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e, comunque, insussistente, avendo il giudice d’appello esposto in modo adeguato il proprio percorso logico-giuridico.
Quanto al quarto e al quinto motivo, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il credito litigioso è idoneo a fondare la qualità di creditore legittimato all’azione revocatoria, non essendo l’accertamento del credito antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia e non profilando conflitto di giudicati. È sufficiente la semplice esistenza del debito, non la sua esigibilità.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato. La partecipatio fraudis del terzo può desumersi da presunzioni semplici, qui ravvisate negli atti trascritti e conoscibili, nei pagamenti con assegni non circolari e nelle ipoteche giudiziali gravanti sul bene.
Nota della Redazione
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