Ricorso per cassazione inammissibile se riproduttivo dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 37020 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi gia’ prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicita’ della motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo piu’ sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. Il giudizio del merito sull’applicazione delle pene sostitutive, se adeguatamente motivato con i criteri dell’art. 133 cod. pen., sfugge al sindacato di legittimita’.
Il Fatto
Il ricorrente e’ stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte territoriale di Reggio Calabria ha confermato la responsabilita’ per il reato di furto aggravato, contestato in concorso con altri e con le aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2, 7 e 7-bis, cod. pen. La vicenda riguarda l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, con plurimi e reiterati disservizi registrati dal gestore.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: responsabilita’ penale, esclusione della causa di non punibilita’ ex art. 131-bis cod. pen., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, attinente alla penale responsabilita’, e’ ritenuto meramente riproduttivo della censura gia’ spiegata in appello e affrontata dal giudice di secondo grado con motivazione articolata. La Cassazione ribadisce che non puo’ essere accolto il ricorso che reitera gli stessi motivi respinti, senza misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata (richiamata Sez. II n. 27816 del 2019).
La Corte osserva che la Corte territoriale ha congruamente motivato, anche con rinvio alla sentenza di primo grado, sulla sussistenza dei disservizi e sull’irrilevanza dell’accertamento dell’originario autore dell’allaccio abusivo.
Il secondo motivo, concernente la dedotta contraddittorieta’ in punto di esclusione della causa di non punibilita’ ex art. 131-bis cod. pen., e’ giudicato manifestamente infondato: il giudice di merito ha motivato sulla gravita’ oggettiva del fatto e sulla non tenuita’ dell’offesa al bene giuridico protetto.
Quanto al terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ricorda che il diniego puo’ essere motivato con l’assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con legge n. 125 del 2008: non e’ piu’ sufficiente il solo stato di incensuratezza (richiamate Sez. I n. 39566 del 2017 e Sez. IV n. 32872 del 2022). Il giudizio di fatto del merito e’ insindacabile se non contraddittorio e se da’ conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
Il quarto motivo, sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, e’ pure manifestamente infondato. In tema di pene sostitutive, anche dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice e’ vincolato ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e il suo giudizio, se motivato, sfugge al sindacato di legittimita’ (richiamate Sez. III n. 9708 del 2024 e Sez. V n. 8569 del 2024). Il giudice ha rilevato il rischio di sottrazione al pagamento della pena pecuniaria, desunto dal mancato pagamento dei consumi al gestore della rete.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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