Inammissibile il ricorso che chiede una rivisitazione del fatto probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 37013 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo errori di valutazione della prova, si risolva in una richiesta di rivisitazione nel merito del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito con motivazione scevra da vizi di illogicità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio sulla diminuente è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per due ipotesi di reato contestate ai sensi degli artt. 110 e 624-bis cod. pen., la seconda delle quali nella sola forma tentata. La sentenza di secondo grado, resa dalla Corte d’appello di Bari, ha confermato l’affermazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando censure sulla valutazione delle prove, sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede una rilettura del compendio probatorio e un nuovo giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio, ambiti che il giudice di merito ha già esaminato con motivazione ritenuta coerente.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono inammissibili. Essi contengono censure che tendono a provocare una non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e risultano, comunque, reiterativi di argomentazioni già proposte con l’atto di appello. Il ricorso si risolve in una richiesta di valutazione alternativa delle prove, senza individuare vizi logici nella motivazione impugnata.

La Corte richiama gli elementi su cui si è fondato il giudizio di merito: gli estratti delle videocamere di sorveglianza collocate nei pressi dell’abitazione della persona offesa dal primo reato, gli esiti della perquisizione effettuata su una vettura con a bordo gli imputati dopo la consumazione del primo furto e gli esiti concordanti delle prove testimoniali. Tali elementi sono stati analizzati dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni coerenti, in particolare quanto alla valutazione della prova testimoniale.

Quanto alla dosimetria, il motivo è inammissibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, come affermato da Sez. 3 n. 1182 del 17.10.2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101. Nel caso concreto la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del potere discrezionale, giungendo a una determinazione della sanzione — tenendo conto degli aumenti per la continuazione — comunque inferiore alla media del trattamento edittale che, nell’ipotesi aggravata, prevede la reclusione da cinque a dieci anni.

Il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Il diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (così Sez. 1 n. 39566 del 16.02.2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4 n. 32872 del 08.06.2022, Guarnieri, Rv. 283489). Il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e idoneo a dar conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti (Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale ha congruamente rilevato la mancanza di elementi positivi, in considerazione della gravità dei fatti, della loro reiterazione e dei precedenti dell’imputato.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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