Cassazione su patteggiamento: ricorso generico sulla qualificazione inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 13214 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della ratifica dell’accordo da parte del giudice, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La censura relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto, pur se astrattamente consentita, deve essere specifica e deve articolare una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato; in mancanza, il ricorso è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’obbligo di versamento della somma, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava, con sentenza, la pena richiesta dall’imputato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa indicazione delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonché l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso, ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in materia di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, i motivi di ricorso esperibili sono tassativamente limitati a quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tali motivi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che nessuna di tali situazioni era riscontrabile né era stata compiutamente prospettata nel ricorso. In particolare, la censura relativa alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, pur essendo in astratto uno dei motivi consentiti, è stata ritenuta inammissibile in quanto del tutto generica, non essendo supportata da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha precisato che la motivazione della sentenza impugnata appariva, comunque, esente da profili di censura.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 in merito alla responsabilità per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non sussistendo elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente all’onere delle spese processuali e al versamento della somma, equitativamente fissata in € 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso