Ricorso cumulativo su vizi di motivazione e violazioni di legge è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 30908 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del requisito di specificità, il ricorso per cassazione che denunci in modo cumulativo, promiscuo e perplesso i tre vizi della motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la violazione di legge sostanziale e processuale. Il ricorrente che contesti contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità, di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. Non può attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio, perché i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili, non sovrapponibili né cumulabili sul medesimo segmento motivazionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per aver detenuto, in concorso con altro soggetto, un ingente quantitativo di DVD provento del delitto di illecita duplicazione di opere tutelate dal diritto d’autore.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio della motivazione sull’affermazione della responsabilità, l’assenza di prova del concorso nel reato presupposto, il difetto di accertamento sull’illecita duplicazione dei supporti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con prevalenza sulla contestata recidiva. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità; il ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo, condiviso con la requisitoria del Procuratore generale, che il ricorso è generico e solleva doglianze non dedotte con i motivi di appello. Il ricorrente prospetta in modo promiscuo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge, sostanziale e processuale, senza la necessaria correlazione tra ciascun vizio e il segmento di decisione che ne sarebbe affetto.

Il parametro applicato è l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum. Tale requisito difetta quando i motivi concernenti la responsabilità e il trattamento sanzionatorio siano esposti in modo cumulativo, senza che il giudice di legittimità possa ricostruire autonomamente l’oggetto effettivo della censura.

La denunzia cumulativa e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, unita alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 39122 del 22.09.2015, Rv. 264535 e Sez. II n. 19712 del 06.02.2015, Rv. 263541, ribadendo che i vizi della motivazione sono eterogenei e incompatibili e non possono cumularsi sul medesimo segmento della decisione impugnata.

Su un piano ulteriore e autonomo, la Corte rileva che la questione dell’omessa verifica sui beni in sequestro non era stata sollecitata con l’atto di appello, che concerneva il contributo materiale fornito, la disponibilità del locale e delle merci, l’assenza di prova del concorso nel reato presupposto e l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. La doglianza è pertanto nuova e inammissibile.

La Corte aggiunge che il giudice di merito aveva inferito l’estraneità del ricorrente alla realizzazione del reato presupposto dal mancato rinvenimento, nel locale, di strumenti atti alla duplicazione dei supporti informatici. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure già esaminate dai giudici di merito, chiede di fatto una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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