No automatismo dell’attenuante di speciale tenuità nella lieve entità (Cass. pen. Sez. III n. 30911 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del fatto di detenzione e cessione di stupefacente in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento dell’attenuante comune della speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Occorre accertare, con puntuale motivazione, che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro perseguito o conseguito, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta. In tema di art. 131-bis cod. pen., i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento operano congiuntamente e non alternativamente. La valutazione della personalità e della condotta successiva al reato è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29.02.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice monocratico di primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, applicando una pena sospesa e disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione sulla responsabilità e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La difesa ripropone il dubbio sulla condotta, di cessione o di acquisto dello stupefacente, già emerso in sede di convalida dell’arresto e poi superato nei giudizi di merito. La Corte ribadisce che l’azione di cessione è caduta sotto la diretta percezione degli operanti, con pagamento accertato e sostanza occultata negli indumenti; la disponibilità di denaro è risultata sproporzionata rispetto all’alternativa destinazione all’acquisto per uso personale.
Nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Il vizio di motivazione è deducibile solo ove sia evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14722 del 30.01.2020. Sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione la difesa tende a introdurre una lettura alternativa dei dati probatori, operazione non consentita.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha valutato negativamente la personalità del ricorrente, gravato da plurime sentenze di condanna, anche per fatti dello stesso tipo, e ha dato conto dell’assenza di effetti deterrenti alla luce della condotta successiva. La norma richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016: non esiste un’offesa tenue in chiave archetipica, essendo la concreta manifestazione del reato a segnarne il disvalore.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La qualificazione in termini di lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen., dovendosi accertare la speciale tenuità del lucro e dell’evento, secondo le Sezioni Unite n. 24990 del 30.01.2020. La motivazione dei giudici di appello si fonda sulla capacità di gestire un’attività di spaccio, sull’entità della somma detenuta, in banconote di medio e piccolo taglio, e sulla intensità dell’offesa al bene giuridico.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, l’esclusione è oggetto di un giudizio di fatto non sindacabile se congruamente motivato, anche senza uno specifico apprezzamento di ciascun fattore indicato dalla difesa. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.