Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della prova sul concorso nel furto (Cass. pen. Sez. VII n. 35581 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di mancanza o illogicità della motivazione, si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Il giudice di legittimità non è chiamato a ricostruire autonomamente il compendio probatorio, ma a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione resa dal giudice di merito. In tema di concorso di persone nel reato, la condotta di chi agevola l’esecuzione del reato, ponendosi a copertura dell’azione materiale altrui, integra il concorso ex art. 110 cod. pen., non essendo configurabile il reato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen. quando il reato presupposto risulti compiutamente accertato nella medesima sede.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10.02.2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 23.11.2021, riqualificando il fatto nella forma tentata e rideterminando la pena per il delitto di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen., con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo mancanza di motivazione su uno specifico motivo di appello ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente ha censurato l’omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla asserita impossibilità di configurare il concorso nel reato, sul rilievo che il coimputato era stato giudicato separatamente e che l’esito di quel giudizio non era stato acquisito, invocando l’ipotesi del reato impossibile.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo dedotto, osserva la Corte, si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e non si confronta con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale.

I giudici d’appello avevano adeguatamente ricostruito la dinamica del fatto sulla base dell’istruttoria dibattimentale. Sono state puntualmente richiamate le risultanze in base alle quali è stato accertato che, il 10 luglio 2019, il coimputato pose in essere materialmente la condotta furtiva presso una farmacia, mentre il ricorrente si era posizionato vicino al bancone per coprire l’azione repentina di impossessamento, cercando poi di uscire insieme.

La condotta del ricorrente è stata logicamente ritenuta integrativa del concorso, in quanto agevolatrice dell’esecuzione del reato, compiutamente accertato nella medesima sede. La Corte sottolinea come il reato presupposto fosse stato accertato nello stesso giudizio, con la conseguenza che non si versa nell’ipotesi del reato impossibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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