Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 21790 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice d’appello con motivazione logica e puntuale è inammissibile. La manifesta infondatezza dei motivi può essere rilevata anche solo mediante rinvio alle argomentazioni della sentenza impugnata, quando queste siano immuni da censure. In tema di art. 603 cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è sindacabile solo se la valutazione di superfluità della prova risulti illogica. La verifica sull’idoneità della minaccia ex art. 612 cod. pen. è concreta e va condotta sul tenore delle frasi pronunciate. La mancata imputabilità va dimostrata sulla base degli elementi acquisiti, non dedotta in modo assertivo.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata nei gradi di merito per i reati di cui agli artt. 81, 612, comma 2, e 341-bis cod. pen., in relazione a condotte poste in essere contro pubblici ufficiali. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 02.05.2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e depositando successivamente memoria difensiva con cui ha ribadito tutte le doglianze. La questione centrale attiene alla possibilità di ritenere ammissibili censure già sottoposte al giudice dell’impugnazione, quando questo le abbia risolte con motivazione articolata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente i motivi, muovendo dal primo, relativo al vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod. proc. pen. Il giudice di legittimità lo ritiene manifestamente infondato, poiché la prova testimoniale richiesta è stata considerata superflua dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure.

Il secondo motivo, che contesta l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 341-bis cod. pen. e segnatamente l’assenza del requisito della presenza di più persone, è parimenti manifestamente infondato: la Corte d’appello ha dato atto dei terzi presenti ai fatti contestati alla ricorrente.

Quanto al terzo motivo, concernente l’asserita inidoneità della minaccia ex art. 612 cod. pen. a ingenerare timore nella persona offesa, la Corte rileva che la capacità concreta di incutere timore emerge dal tenore delle frasi pronunciate dalla ricorrente contro gli ufficiali. Il quarto motivo, che deduce il difetto di imputabilità per un’asserita alterazione dello stato psico-fisico, è disatteso alla luce dei rilievi della Corte territoriale, ritenuti completi e immuni da censure.

Il quinto motivo, relativo all’asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, è giudicato meramente reiterativo di analogo motivo d’appello, già vagliato e respinto con argomentazioni logiche e puntuali. Su tali basi la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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