Inammissibile il ricorso su aggravante del pericolo immaginario e benefici (Cass. pen. Sez. VII n. 25216 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né di saggiare la tenuta logica della decisione raffrontando l’apparato argomentativo che la sorregge con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. È inammissibile il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 1431 cod. civ., solleciti una riqualificazione del fatto estranea al giudizio di merito. La motivazione del giudice di appello non deve analizzare tutte le deduzioni delle parti: è sufficiente che illustri le ragioni del convincimento in modo logico e adeguato, dimostrando di aver tenuto conto dei fatti decisivi. Sono implicitamente disattese le difese non confutate ma logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il motivo meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 30.09.2025, per una truffa aggravata contestata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., ritenendosi configurabile il pericolo immaginario. Propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge sostanziale e processuale, la mancata assunzione di una prova decisiva e l’illogicità della motivazione sull’aggravante, valorizzando l’istituto civilistico dell’art. 1431 cod. civ..
Con il secondo motivo censura la determinazione della pena e la mancata concessione dei benefici, il diniego dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. e il discostamento dal minimo edittale. Il ricorrente deposita inoltre memorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta in via preliminare il primo motivo e lo dichiara inammissibile. Il vizio di violazione di legge e di illogica motivazione non è prospettabile, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito. Il richiamo è al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000: il controllo non si estende al raffronto tra l’apparato argomentativo della sentenza e modelli di ragionamento esterni.
Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esplicitato con motivazione esente da vizi logici le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici sulla sussistenza dell’aggravante. La contestazione si fonda sul compendio probatorio richiamato nella sentenza impugnata, e il contrario convincimento del ricorrente, basato sull’art. 1431 cod. civ., resta implicitamente disatteso.
La Corte ricorda che nella motivazione il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a esaminare dettagliatamente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, anche mediante una loro valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne deriva che le deduzioni difensive debbono considerarsi implicitamente disattese quando, pur non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il richiamo è a Sez. VI n. 34532 del 22.06.2021.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni ineccepibili (viene citata la giurisprudenza di legittimità sul punto). Il giudice di appello ha escluso la qualificazione del contributo del ricorrente nei termini dell’art. 114 cod. pen., stante l’essenzialità del suo apporto nella truffa, e ha giustificato il discostamento dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta. L’esclusione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. trova spiegazione nella complessiva analisi del fatto e nella personalità del soggetto, gravato da precedenti ostativi.
La Corte rileva infine la tardività delle memorie sopravvenute, inviate in cancelleria l’11.06.2026, quando era spirato il termine di quindici giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. per motivi nuovi e memorie. Il successivo termine di cinque giorni liberi è previsto per le repliche e presuppone che la controparte abbia depositato memorie cui replicare.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1431 c.c. – Errore riconoscibile
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento