Inammissibile il ricorso aspecifico sulla liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. VII n. 30468 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, poiché rileva la condotta oggettivamente tenuta e la sua incidenza sul percorso trattamentale, prescindendo dall’accertamento giudiziale della responsabilità. È pertanto inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a contrastare la decisione in sé. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 3 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che a sua volta aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 10 luglio 2025 – 10 gennaio 2026. La richiesta era stata negata sul rilievo che il detenuto aveva commesso il reato di evasione.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell’art. 54 ord. pen. e un vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 385 cod. pen. in assenza di pronuncia giurisdizionale, violando il principio di non colpevolezza, e che in concreto la condotta non costituirebbe un significativo discostamento dal progetto educativo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio, più volte ribadito, secondo cui nel ricorso per cassazione costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. A supporto cita Sez. II n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893 e Sez. VI n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456.
Nel caso concreto, il Magistrato prima e il Tribunale poi hanno posto in risalto la condotta tenuta, sottolineando l’assenza di un accertamento giudiziale sulla sussistenza del reato e operando una valutazione autonoma circa l’incidenza della condotta oggettivamente tenuta sul programma trattamentale.
Tale modo di procedere è ritenuto pienamente osservante del principio affermato dalla Corte, secondo cui nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale: ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato, prescindendo dall’accertamento giudiziale delle sue responsabilità, al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole dei benefici penitenziari. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125.
Con argomentazione ampia e non illogica il Tribunale ha esplicitato le ragioni per cui condivide la valutazione negativa del Magistrato di sorveglianza circa la condotta tenuta dal detenuto. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, avversando la decisione in sé e confinando i motivi nell’area della inammissibilità per aspecificità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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