Inammissibile il ricorso per motivi generici e censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 39076 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo lamenta la mancanza di motivazione senza indicare gli elementi posti a base della censura, così non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, né doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza della valutazione probatoria, sollecitando una differente comparazione dei significati delle prove. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo lamenta la mancanza di motivazione, il secondo denunzia violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità per l’asserita contraddittorietà del quadro probatorio, il terzo deduce l’eccessività della durata delle pene accessorie.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità chiamata a verificare l’ammissibilità dei motivi e la correttezza del percorso argomentativo del giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi. Il primo è inammissibile in quanto generico per indeterminatezza: a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. Manca, dunque, il requisito richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il secondo motivo non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo. Non sono ammesse le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, quando l’illogicità non sia manifesta, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati delle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.

Sul punto la Corte rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici. Il motivo è manifestamente infondato, perché l’affermazione di responsabilità non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato, ma trova ulteriore e significativo riscontro nel dato oggettivo della ricezione dei bonifici e della mancata restituzione delle somme percepite. Tale elemento corrobora le dichiarazioni accusatorie, fungendo da riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il terzo motivo, relativo all’eccessività della durata delle pene accessorie, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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