Ricorso inammissibile se reitera motivi rinunciati col concordato in appello (Cass. pen. Sez. II n. 23386 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del giudice di appello sulla pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è limitato alla legalità della pena, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta. L’accordo implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che reitera motivi di appello già oggetto di espressa rinuncia con la richiesta di concordato, sollecitando una diversa lettura del fatto. La dichiarazione di inammissibilità è pronunciata con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., in rapporto di specialità rispetto alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12/02/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 25/05/2025, riduceva la pena, previa applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi: in relazione al capo A, violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 116 cod. pen., nonché vizi di motivazione; in relazione al capo B, violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dell’art. 116, comma 2, cod. pen. La questione approda in legittimità per la pretesa deducibilità di censure già rinunciate in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del patteggiamento in appello: il controllo del giudice sulla pena concordata attiene esclusivamente alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non è modificabile dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta. Il riferimento è a Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004 e, in termini, a Sez. V n. 7333 del 2018 e Sez. III n. 19983 del 2020.
Il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia: così Sez. IV n. 52803 del 2018, Sez. II n. 22002 del 2019, Sez. V n. 15505 del 2018.
L’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. comporta la rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. In tal senso Sez. II n. 47698 del 2019, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d’ufficio questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, nonché Sez. VI n. 41254 del 2019 e, di recente, Sez. II n. 16611 del 2026 e Sez. VII n. 16776 del 2026.
Nel caso concreto i motivi sono reiterativi di quelli già espressamente rinunciati con la richiesta di concordato e sollecitano finanche una diversa lettura del fatto: censure non consentite. Difettando le condizioni legittimanti il ricorso, la Corte dichiara l’inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., norma speciale rispetto alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investano la motivazione.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari