Videoriprese private e privacy: utilizzabili le prove documentali (Cass. pen. Sez. II n. 40448 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le videoregistrazioni effettuate da privati mediante telecamere di sicurezza costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., e non ricadono nella sanzione processuale della inutilizzabilità. La tutela della riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale. L’inutilizzabilità patologica è deducibile nel giudizio abbreviato solo ove sussista un preciso divieto probatorio violato, non già quando si contestino le forme di assunzione dell’atto o si propongano errori valutativi dei giudici. Ne consegue che l’eventuale contrasto con la normativa sulla privacy non determina di per sé l’inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati dai filmati e inseriti nelle annotazioni di servizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di una farmacia e per il reato di porto di armi in luogo pubblico, rideterminando la pena.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per l’illegittima acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso esercizi commerciali, con conseguente inutilizzabilità non sanata dalla scelta del rito abbreviato. Ha inoltre contestato la mancanza di motivazione sull’individuazione dell’autore, la configurabilità del concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen., il diniego della ipotesi di lieve entità del porto d’armi, il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte premette che, avanzando richiesta di giudizio abbreviato, l’imputato ha accettato lo svolgimento del rito allo stato degli atti. Di tale materiale può denunciare la non utilizzabilità solo ove ricorrano condizioni patologiche tali da fare ritenere l’atto compiuto del tutto estraneo alle forme richieste, cioè ove sussista un preciso divieto probatorio violato; le deduzioni sulle forme di assunzione o gli errori valutativi restano estranei al rito abbreviato (Sez. U n. 16 del 21/06/2000, Tammaro).

Nel merito, la Corte ribadisce il principio costantemente affermato secondo cui le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. e i fotogrammi estrapolati, inseriti in annotazioni di servizio, non sono prove illegittimamente acquisite né ricadono nella inutilizzabilità (Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020, Nardi; Sez. 2 n. 6515 del 04/02/2015, Hida). Le videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale possono essere acquisite con i limiti previsti dalla norma (Sez. U n. 26795 del 28/03/2006, Prisco; Sez. U n. 1 del 30/11/2016, dep. 2017).

Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla violazione della normativa in materia di privacy: la tutela della riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e di accertamento probatorio proprie del processo penale (Sez. 1 n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia; Sez. 2 n. 22169 del 08/03/2013, Gai). Non pertinente è il richiamo difensivo alla sentenza in tema di tabulati telefonici, che attiene alla diversa tutela del diritto inviolabile della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost.; gravemente erroneo è il riferimento a un precedente inesistente con gli indicati riferimenti temporali.

Il secondo motivo sollecita una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali: la Corte di appello ha ricostruito il compendio in modo logico, valorizzando il riconoscimento dell’imputato da parte degli operanti, l’analisi delle immagini e le dichiarazioni confessorie dello stesso. Quanto al concorso, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. è configurabile solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (Sez. 2 n. 48330 del 26/11/2015, Lia). Nella specie la preordinazione della rapina e la piena consapevolezza dell’uso del coltello da parte del correo sono state desunte da elementi logici, con esclusione della ipotesi di lieve entità del porto d’armi.

Infondati sono infine i motivi sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. L’applicazione della recidiva facoltativa richiede una specifica motivazione sulla effettiva pericolosità del reo (Sez. U n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò), che la Corte territoriale ha congruamente reso. Il diniego delle generiche è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o incongrua, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008, Caridi). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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