Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30754 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie: il ricorso che si limiti a contrapporre diversi apprezzamenti di merito a una motivazione razionale e non illogica è inammissibile. La manifesta infondatezza dei motivi che investono il giudizio di colpevolezza e il diniego di attenuanti non impedisce, peraltro, al giudice di merito di valorizzare la quantità di stupefacente detenuto ai fini della speciale tenuità del lucro ex art. 62 n. 4 cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La difesa impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 9 settembre 2024, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 14 novembre 2022. Il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, per una cessione di stupefacente avvenuta in Penne il 30 agosto 2021.

Il ricorso censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza e lamenta la mancata concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. La questione arriva davanti alla Corte per la verifica del rispetto dei limiti del sindacato di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Essi, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, muovono dal giudizio di colpevolezza del ricorrente, ma si risolvono nel prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

I giudici di merito avevano richiamato, in maniera non illogica, gli accertamenti dei Carabinieri di Penne, dai quali è emersa la consegna di 3,5 grammi di eroina in cambio del corrispettivo di 50 euro. A tal fine risultano significativi gli esiti della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell’imputato nell’immediatezza della cessione dello stupefacente.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello aveva rimarcato, in maniera non irragionevole, la non trascurabile quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto — una ventina di dosi di eroina e una novantina di dosi di hashìsh — ostativa a una qualificazione in termini di speciale tenuità del lucro conseguibile. Il riferimento normativo resta l’art. 62 n. 4 cod. pen.

Rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. La Corte richiama, sul punto, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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