Rimborso anticipato e costi up front legittimazione passiva intermediario incassa conteggio estintivo (ABF Collegio di Palermo n. 504 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento è legittimato passivo l’intermediario che ha gestito la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria e incassando le relative somme, giacché l’indebito sorge quando egli richieda ed incassi un importo non decurtato degli oneri non goduti. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 la riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi up front, secondo l’insegnamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, confermato dalla Corte costituzionale n. 263/2022: i costi recurring si riducono pro rata temporis, quelli up front secondo la curva degli interessi. Le spese legali sono risarcibili solo se il comportamento dell’intermediario è gravemente scorretto o la difesa tecnicamente necessaria e documentata.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 64. Chiede all’ABF il rimborso di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione per complessivi € 622,24, calcolati pro rata temporis, oltre interessi dal reclamo, € 200,00 per spese legali, € 20,00 per la presentazione del ricorso e le quote eventualmente versate in eccedenza dopo l’estinzione. In subordine invoca il criterio della curva degli interessi, ove alle voci fosse riconosciuta natura up front.
L’intermediario resiste sostenendo che nulla sarebbe più dovuto, avendo già rimborsato gli interessi nominali nel conteggio estintivo, e che i costi up front non sarebbero ripetibili perché relativi ad attività prodromiche alla stipula. Eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva quanto alle commissioni di intermediazione, versate a un terzo intermediatore individuato come effettivo accipiens.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando l’orientamento unanime dei Collegi territoriali: è legittimato l’intermediario che interviene nella fase di estinzione gestendo la pratica, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria e incassando le somme. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6816/2018, ha chiarito che la fonte del diritto è l’indebito che sorge quando l’intermediario richieda ed incassi un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies del TUB: tenuto alla restituzione è chi ha riscosso l’importo illegittimamente calcolato.
Nel merito, la questione riguarda le voci incluse nel costo totale del credito di cui l’art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione proporzionale alla vita residua. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, ha differenziato i contratti stipulati prima e dopo il 25 luglio 2021. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», riconoscendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem ma doverosa.
Da ciò deriva la continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 per i contratti anteriori al 25 luglio 2021: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio per i costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità; per i costi recurring resta il pro rata temporis, per gli up front il Collegio ritiene equo quello della curva degli interessi. Tali principi restano fermi anche dopo l’art. 27 del d.l. n. 104/2023.
Nel caso concreto le commissioni di intermediazione hanno natura up front, mentre le spese di istruttoria sono recurring per il richiamo all’«archiviazione documenti», che presuppone un’attività estesa al perfezionamento del contratto. Le somme ripetibili ammontano a € 451,01, oltre interessi dalla data del reclamo.
Quanto alle spese legali, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025: sono danno emergente risarcibile a condizioni di diritto comune, ma richiedono prova documentale dell’effettività e necessità della difesa e un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. Nel caso il reclamo è stato riscontrato nei termini, l’orientamento è consolidato e manca documentazione: la domanda è respinta. Respinta anche la richiesta delle quote trattenute dopo l’estinzione, perché generica e priva di prova documentale. Il ricorso è accolto nei limiti indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.