Nessuna riparazione per detenzione in eccesso da continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. IV n. 41455 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna relative alle modalità di esecuzione della pena, purché sia determinata da un errore dell’autorità che emette l’ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato. Tale errore deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma, ovvero in una violazione di legge; non può invece ravvisarsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale del giudice. Ne consegue che la detenzione patita in eccesso a seguito del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e della conseguente rideterminazione della pena, non integra l’errore dell’autorità procedente: essa è esito di una scelta discrezionale operata nell’ambito di un ventaglio di opzioni tutte legittime. Resta ferma la distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, concetti che non coincidono.
Il Fatto
La ricorrente aveva espiato un periodo di pena in eccesso, pari a due mesi e dieci giorni di reclusione, a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra i due reati oggetto di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., e della conseguente rideterminazione della pena complessiva da espiare.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 13.05.2025, aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, tutti incentrati sull’asserita applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. alla detenzione patita in eccesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi, trattati congiuntamente perché tutti relativi all’applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., sono stati ritenuti aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche per la restrizione della libertà correlata a vicende successive alla condanna, quando derivi da un errore dell’autorità che emette l’ordine di esecuzione, non ascrivibile a condotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato. Sono richiamati, tra gli altri, Sez. IV n. 13543 del 2025, Sez. IV n. 42632 del 2024, Sez. IV n. 9721 del 2022 e Sez. IV n. 57203 del 2017.
Il passaggio centrale riguarda la natura dell’errore. Esso deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma. Una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione, in quanto conseguenza di una scelta discrezionale operata tra più soluzioni tutte legittime, non dà luogo ad errore dell’autorità procedente e non costituisce violazione di legge.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi: non ha negato il diritto alla riparazione per la detenzione successiva alla condanna, ma ha rilevato che mancava l’errore dell’autorità. L’Ufficio di Procura, preso atto del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena, aveva immediatamente comunicato la variazione della pena residua e scarcerato la condannata.
La detenzione in eccesso è quindi conseguenza della conclusione dell’iter esecutivo avviato dalla stessa condannata, sfociato in una valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., circostanza che esclude in radice l’errore dell’autorità procedente. Il quarto motivo, che invocava l’applicazione analogica dell’art. 643 cod. proc. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato, perché anche tale ipotesi presuppone un errore non ravvisabile nel caso concreto. Segue la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; nulla per le spese in favore del Ministero resistente, non avendo la sua memoria fornito alcun contributo utile alla dialettica processuale.
Nota della Redazione
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