Il giudice dell’ottemperanza non interpreta né integra il giudicato del giudice civile (TAR Sicilia n. 1829 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo è titolare di una funzione meramente esecutiva e non può svolgere alcuna attività di interpretazione o integrazione del giudicato civile. Il limite discende dal difetto di giurisdizione del giudice dell’esecuzione sul rapporto sostanziale sottostante: ammettere una cognitio piena significherebbe sindacare quel rapporto. Le doglianze che presuppongono possibili letture alternative della disciplina applicabile ai titoli civili, ivi comprese quelle sul calcolo degli interessi moratori, sull’imputazione dei pagamenti e sull’anatocismo, esulano pertanto dalla cognizione del TAR e vanno rivolte al giudice che ha emesso il titolo. Il reclamo avverso il provvedimento del commissario ad acta deve inoltre essere proposto con atto ritualmente notificato e articolato in motivi puntuali.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Caltagirone due decreti ingiuntivi e un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. nei confronti del Comune, per crediti derivanti da fatture rimaste in tutto o in parte insoddisfatte. Formatisi i titoli, la società ha agito in ottemperanza davanti al TAR Sicilia, che con sentenza ha accolto il ricorso dettando le coordinate per il calcolo.

Il commissario ad acta ha quindi adottato una deliberazione attuativa. La società ha proposto reclamo, contestando il computo degli interessi e delle spese, l’imputazione dei pagamenti parziali e il mancato riconoscimento degli interessi sugli interessi. Il Comune e il commissario hanno resistito, depositando memorie e una relazione analitica sulle modalità di calcolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal limite dei propri poteri. Quando è chiamato a dare esecuzione a una statuizione del giudice civile, il giudice amministrativo dell’ottemperanza compie una mera attività esecutiva: non può integrare la decisione civile, perché non è fornito di giurisdizione sul rapporto oggetto del giudicato. La Sezione richiama sul punto una serie di pronunce, tra cui T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2151 del 2020, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 737 del 2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5201 del 2020, tutte convergenti nel distinguere l’ottemperanza delle sentenze amministrative — dove è ammessa l’integrazione del giudicato a formazione progressiva — dall’esecuzione delle pronunce dell’altro plesso.

Su questa base il TAR dichiara estranea alla propria cognizione la doglianza introdotta con la memoria non notificata, con cui si assumeva che il commissario avesse omesso di considerare una sorte capitale confusa con altra di identico importo. Quando si contesta un provvedimento dell’ausiliario occorre una apposita impugnazione, nel rispetto dei principi del contraddittorio: la censura è perciò inammissibile in questa sede.

Quanto al calcolo degli interessi sull’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il Collegio lo ritiene corretto e rileva che il ricorso, anche quando assume la forma del reclamo, deve essere affidato a motivi puntuali e specifici ai sensi dell’art. 40, primo comma, lettera c, c.p.a.: la ricorrente non ha chiarito in modo analitico le ragioni dell’errore asserito.

Le censure relative al decreto ingiuntivo e alle spese legali presuppongono, per stessa ammissione della parte, interpretazioni alternative della disciplina applicabile ai titoli civili. Esse esulano dalla funzione esecutiva del giudice dell’ottemperanza: la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio è sintomatica, perché mira ad accertare quanto non è immediatamente desumibile dal giudicato. La domanda di esecuzione può essere più utilmente incardinata davanti al giudice ordinario.

Il reclamo è quindi rigettato. Le spese della fase sono compensate in via eccezionale, avuto riguardo alla particolare articolazione della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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