Impugnazione del diniego di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7383 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere impugnato con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U. e non con il ricorso di cui all’art. 99, rimedio quest’ultimo strettamente inerente al processo penale e non richiamato per quello tributario. La domanda va proposta dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi. Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare, ai sensi dell’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009, il giudice nazionale munito di giurisdizione.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunicato dalla Commissione del patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto della mancata certificazione delle condizioni di reddito. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma confermava il diniego, rilevando l’omessa allegazione del documento attestante le condizioni di reddito. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, mentre i Ministeri si costituivano proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parte III, titolo I, del d.P.R. n. 115 del 2002, integrata per il processo tributario dalle disposizioni del capo VIII del titolo IV. Mentre l’art. 126 del T.U. consente, in materia civile, la riproposizione dell’istanza al magistrato competente in caso di reiezione da parte del Consiglio dell’ordine, l’art. 139 impedisce tale facoltà nel processo tributario, determinando un vuoto di tutela per l’istante.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20929 del 23/07/2025, hanno chiarito che l’impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell’ammissione al beneficio, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138, deve avvenire con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non con il ricorso di cui all’art. 99, atteso che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non è richiamato da alcuna disposizione dedicata al processo tributario.
La Corte afferma che il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale. La questione attiene alla giurisdizione, che deve essere dichiarata in favore del giudice ordinario, senza necessità di remissione alle Sezioni Unite, che si sono già espresse sulla medesima questione affermando chiari e precisi principi informatori.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassando il provvedimento impugnato e rimettendo le parti davanti a esso. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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