Rinuncia al credito prescritto e onere della prova del danno (ABF Collegio di Roma n. 1337 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il cessionario di un credito, a fronte dell’eccezione di prescrizione decennale sollevata dal debitore, riconosca l’intervenuta prescrizione e rinunci espressamente all’esazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, con assorbimento delle questioni relative alla titolarità del credito e alla notificazione della cessione. La domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente è respinta quando non risultino elementi probatori idonei a comprovare l’esistenza dei danni allegati, la loro entità e il nesso causale rispetto a condotte contra legem. In materia risarcitoria grava sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum, potendo la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. operare solo se il danno sia stato già provato nell’an. Non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie della vita quotidiana.
Il Fatto
La ricorrente riceve nel marzo 2025 una diffida da una società di recupero crediti per il pagamento di euro 3.979,80, asseritamente riferiti al saldo di una carta revolving emessa nel 2008 da altro soggetto. Chiede chiarimenti e ottiene un documento del 2015 indicante solo il presunto saldo, senza ulteriori dettagli. Riferisce di aver subito nel 2012 un protesto e di aver receduto dal contratto della carta, senza più ricevere comunicazioni.
La ricorrente contesta la titolarità del credito in capo alla resistente, sostenendo che l’estratto della Gazzetta Ufficiale e il contratto di cessione non proverebbero la riferibilità della posizione. Eccepisce inoltre la prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c. e chiede il risarcimento di euro 5.000 per spese, disagi e aggravamento della salute.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva che è incontestato tra le parti che il credito si riferisca al saldo insoluto di una carta revolving emessa nel 2008, con recesso comunicato nel 2012 e documento del saldo inviato nel 2015. Dopo tale ultima comunicazione, e fino al 2025, non risultano compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione, come confermato da entrambe le parti.
A fronte dell’eccezione di prescrizione decennale formulata dalla ricorrente, la resistente ha confermato l’intervenuta prescrizione e ha formalizzato espressa rinuncia alla riscossione del credito, con archiviazione della pratica. Su questa base il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, restando assorbite le questioni sulla titolarità del credito e sulla rituale notificazione della cessione.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ritiene che non risultino elementi probatori idonei a comprovare l’esistenza dei danni allegati, la loro entità e il nesso causale rispetto a condotte contra legem imputabili alla resistente. Lo stesso vale per la richiesta di refusione delle spese di assistenza legale, non risultando dai documenti in atti che la ricorrente si sia avvalsa di un procuratore nel procedimento arbitrale.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui grava sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum del danno, essendo la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. possibile solo se il danno sia già provato nell’an, benché d’incerta quantificazione (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 24309/2018). Richiama inoltre la decisione ABF, Collegio di Roma, n. 7845/2020, secondo cui non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi e ansie della vita quotidiana.
Il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere quanto alla prescrizione del credito e respinge nel resto.
Nota della Redazione
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