Sentenza di annullamento autoesecutiva e ne bis in idem sulla domanda risarcitoria (Cons. Stato n. 7309 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla una variante al piano degli insediamenti produttivi per carenza di motivazione è autoesecutiva: l’eliminazione degli atti dall’ordinamento realizza integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, senza che residui in capo all’amministrazione alcun obbligo di ulteriori attività materiali o giuridiche. Il giudizio di ottemperanza non può quindi convertirsi in uno strumento per ottenere l’adozione di provvedimenti che il giudicato non impone. La domanda risarcitoria proposta nel medesimo ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., quando riproponga, tra gli stessi soggetti, petitum e causa petendi di un’azione già definita con sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa edile e proprietario di un’area con fabbricato compresa nel P.I.P. approvato nel 1991 dal Comune, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3989 del 26 agosto 2015, che aveva accolto il suo appello avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 368/2012 e annullato la delibera consiliare di approvazione della variante al piano, le convenzioni con una società privata, la determinazione dirigenziale di acquisto dei lotti e le quattro concessioni edilizie rilasciate negli anni 2001 e 2002.

Secondo il ricorrente, la variante aveva ampliato la capacità edificatoria del macrolotto e consentito l’edificazione e l’alienazione dei capannoni senza il vincolo di temporanea incedibilità e senza parametri sui prezzi. Il Comune non avrebbe dato seguito all’annullamento, permettendo la realizzazione di trentasei unità immobiliari e la saturazione del mercato. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione in forma specifica, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno, quantificato in € 31.200.000,00 oltre alla perdita di valore del quaranta per cento dell’immobile. Il Comune ha eccepito l’insussistenza dell’inottemperanza e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la sentenza azionata come autoesecutiva. L’annullamento della variante e degli atti connessi ha già prodotto i propri effetti, espungendo i provvedimenti dall’ordinamento senza necessità di una ulteriore attività di rimozione da parte dell’amministrazione. Ne deriva che il giudicato non imponeva al Comune di adottare altri provvedimenti: l’interesse sostanziale del ricorrente risultava direttamente soddisfatto dall’annullamento.

Il percorso argomentativo si fonda sul criterio consolidato per cui una pronuncia è autoesecutiva quando il suo dispositivo è idoneo a determinare l’integrale soddisfacimento della pretesa, assicurando insieme l’utilità processuale e quella sostanziale, e l’effetto giuridico si realizza esclusivamente mediante la statuizione di annullamento, senza che dal giudicato derivi per l’amministrazione alcun obbligo di ulteriori attività (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 4685 del 2012). Il Collegio ha verificato che, nella specie, non permanevano effetti pregiudizievoli direttamente riconducibili ai provvedimenti annullati, in base alle allegazioni e alle prove dedotte.

Su questa base il ricorso per ottemperanza è stato respinto nel merito, assorbita ogni questione sull’eccezione di inammissibilità. Il Collegio non ha quindi esaminato la fondatezza della pretesa esecutiva in forma specifica né la nomina del commissario.

La domanda risarcitoria è stata invece dichiarata inammissibile. Il ricorrente aveva già proposto la medesima azione con il ricorso definito dal TAR Emilia Romagna n. 700 del 15 luglio 2021, confermato da Cons. Stato n. 8323/2024, deducendo gli stessi fatti lesivi e gli stessi elementi, preceduti dalla stessa diffida. Il Collegio ha ravvisato identità di petitum e causa petendi e ha applicato il ne bis in idem, espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, volto a prevenire l’inutile ripetizione di attività e possibili contrasti di giudicati (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2721 del 2024).

Il ricorso è stato pertanto respinto in parte e dichiarato inammissibile per il resto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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