Sequestro preventivo, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 37189 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da non rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Restano pertanto estranei al sindacato di legittimità i profili di asserita illogicità o erroneità della motivazione. Non è configurabile alcuna violazione di legge né apparenza di motivazione quando il tribunale del riesame illustri in modo esauriente e razionale le ragioni della propria decisione.
Il Fatto
Il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo di sei fabbricati e due terreni nei confronti di un indagato, coinvolto in un’ipotesi associativa finalizzata alla commissione di plurimi reati fiscali mediante società cartiere. I beni risultavano intestati a una società, estranea al procedimento, che chiedeva il dissequestro assumendo la propria effettiva titolarità e l’insussistenza di legami con l’indagato.
Il Tribunale del riesame di Vicenza rigettava l’appello cautelare reale avverso il provvedimento di diniego. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione, per non avere i giudici esaminato i profili della titolarità dei beni e del periculum.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Richiamando la costante affermazione di Sez. 2 n. 18951 del 2017, ribadisce che contro le ordinanze in materia di sequestro il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico del giudice, secondo quanto già affermato da Sez. 2 n. 37100 del 2023 e da Sez. Un. n. 5876 del 2004.
Su questa base il Collegio esclude che nel caso concreto ricorra una violazione di legge o un’apparenza di motivazione. Il Tribunale del riesame ha illustrato in modo adeguato le ragioni della decisione, condividendo criticamente le considerazioni sulla materiale disponibilità dei beni in capo all’indagato e sottolineando l’inattendibilità della documentazione prodotta a comprova della legittimazione della società ricorrente.
L’argomentazione si sofferma sugli elementi di non genuinità dell’atto di cessione delle quote: redazione in carta semplice e in lingua diversa da quella dei contraenti, assenza di intestazione e del luogo di sottoscrizione, indicazione incompleta delle generalità e dei documenti di identità, omissione di ogni previsione sul prezzo, sui debiti e crediti pregressi e sulle spese di registrazione. È stato inoltre valutato anomalo che l’attestazione del notaio straniero abbia riguardato la sottoscrizione di un solo contraente e sia stata apposta in data successiva alla redazione dell’atto.
I giudici del riesame hanno poi richiamato ulteriori circostanze, tra cui la palese difformità tra la copia dell’atto di cessione allegata il 31 maggio 2024 e quella prodotta l’11 luglio 2024, con molteplici differenze contenutistiche e formali. Il percorso argomentativo risulta perciò esauriente e razionale, mentre le doglianze difensive appaiono non adeguatamente specifiche e attengono a profili di illogicità o erroneità della motivazione, non deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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