Associazione a delinquere e corruzione nella falsificazione dei certificati di morte (Cass. pen. Sez. VI n. 34307 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il compito del giudice di legittimità è verificare che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto, senza che tale sindacato possa risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti. La stabilità dell’accordo del partecipe, pur se riferita a un breve periodo, denota un contributo continuativo che trascende il significato negoziale delle singole operazioni e integra il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., e non il mero concorso in una pluralità di reati. Ai fini della distinzione tra corruzione e induzione indebita, rileva la posizione di preminenza in concreto esercitata dal pubblico ufficiale: l’art. 319-quater cod. pen. presuppone una condotta di prevaricazione idonea a condizionare il privato, mentre l’accordo corruttivo postula la parità delle parti e la libera convergenza verso il comune obiettivo illecito.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, poi sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le contestazioni riguardano l’associazione a delinquere di cui agli artt. 416 cod. pen., numerosi episodi di corruzione (artt. 319-321 cod. pen.) e falso (artt. 476-479 cod. pen.).

Il ricorrente, titolare di agenzie di onoranze funebri, deduce l’insussistenza della struttura associativa e del proprio contributo, nonché la possibilità di sussumere i fatti nella concussione o nell’induzione indebita anziché nella corruzione. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito dalla legge n. 120 dell’8 agosto 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I vizi di violazione di legge relativi alla configurabilità del reato associativo e della corruzione sono manifestamente infondati: nella stessa prospettazione del ricorrente essi si risolvono in censure sulla valutazione del compendio indiziario, inidonee a scalfire l’impianto della decisione impugnata.

Quanto ai dedotti vizi di motivazione, essi sono generici, anche in ragione del perimetro di valutazione affidato alla Corte di Cassazione in materia di gravi indizi di colpevolezza. Il giudice di legittimità verifica se il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, senza poter sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie. In tema di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3 n. 44938 del 05.10.2021, Gregoli, Rv. 282337).

Sul reato associativo, l’ordinanza ha valorizzato l’esistenza di un vero e proprio sistema, strutturato su base elementare e operante tramite un tariffario alla cui implementazione concorreva il ricorrente. Questi, lungi dall’essere mero beneficiario, era integrato nei meccanismi di falsificazione delle certificazioni e di corruzione dei sanitari. La stabilità dell’accordo, pur riferita a un breve periodo, denota un contributo continuativo che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, risolvendosi in un apporto non accidentale e non episodico.

Sul secondo motivo, la Corte richiama la distinzione tra concussione, induzione indebita e corruzione. I primi due illeciti richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario, con il privato in posizione di soggezione; l’accordo corruttivo presuppone invece la par condicio contractualis e l’incontro libero e consapevole delle volontà (Sez. Un. n. 12228 del 24.10.2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).

La giurisprudenza successiva ha precisato che rileva la condotta di prevaricazione derivante anche dallo squilibrio di posizione, con il privato condizionato dal timore di subire un pregiudizio, mentre nella corruzione le parti agiscono in posizione di parità e il privato si determina al pagamento per mero calcolo utilitaristico (Sez. 6 n. 53436 del 06.10.2016, Vecchio, Rv. 268791). L’ordinanza impugnata ha escluso che i dirigenti sanitari abbiano posto in essere pressioni o subdole persuasioni, emergendo piuttosto la libera convergenza delle volontà verso il comune obiettivo illecito. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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