Nomina difensore non prova conoscenza per rimessione in termini (Cass. pen. Sez. 5 n. 19410 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio non costituiscono indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario. La negligenza informativa dell’imputato, che non abbia mantenuto contatti con il proprio difensore, non è di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. È necessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore, da cui sia possibile dimostrare la conoscenza del processo, con motivazione congrua che spieghi le ragioni della decisione.
Il Fatto
Con sentenza del 3 aprile 2024, il Tribunale di Roma ha condannato l’imputato, in assenza, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta. L’imputato ha proposto istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., deducendo di non aver avuto conoscenza del processo per la condotta dell’allora difensore di fiducia, che non lo aveva informato dell’evoluzione del procedimento e aveva notificato la rinuncia al mandato a un indirizzo non più attuale.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza, ritenendo sussistente un profilo di colpa dell’imputato per non essersi informato dell’esito del procedimento penale. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la decisione della Corte territoriale non fa corretta applicazione delle disposizioni normative così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. In considerazione della data della sentenza di condanna, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, trova applicazione l’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che richiede la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza propria colpa.
La norma recepisce gli approdi della giurisprudenza europea e di legittimità in materia di processo in assenza, escludendo che la restituzione nel termine possa essere negata in ragione di una generica consapevolezza della pendenza di un procedimento penale. La conoscenza deve essere piena e specifica, riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, come chiarito dalle Sezioni Unite Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716-01) e ribadito dalle Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420-01).
La Corte ha escluso che la nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso il suo studio possano costituire, in via astratta, indice dell’effettiva conoscenza del processo. Tali circostanze sono solo indici sintomatici, non presunzioni, e non possono fondare un giudizio di volontaria sottrazione al processo, quando il difensore non abbia avuto effettivi contatti con l’imputato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale si è arrestata al rilievo della mancata diligenza informativa, senza valutare gli elementi concreti che deponevano in senso contrario: le raccomandate del difensore erano state restituite al mittente per compiuta giacenza o rifiutate da soggetti diversi dal destinatario, e l’imputato aveva mantenuto contatti con il legale solo nell’ambito del giudizio civile fallimentare, senza ricevere informazioni sul procedimento penale. L’indagine sulla effettiva conoscenza è stata pertanto meramente apparente, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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