Spaccio organizzato esclude la lieve entità anche per il concorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 9780 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma va riferita alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e alle peculiari modalità adottate per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una piazza di spaccio, connotata da articolata organizzazione di supporto e difesa e da stabile commercio di sostanza stupefacente. Il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 o comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e nei confronti di altro concorrente l’ipotesi del comma 5, ma sempre che mezzi, modalità e circostanze dell’azione indichino un coinvolgimento soggettivo di lieve entità.
Il Fatto
Due imputati, legati da vincolo di parentela e operanti nel centro cittadino di Pavia, erano tratti a giudizio per plurime cessioni di cocaina, poste in essere nel dicembre 2019 con l’ausilio di un’utenza telefonica dedicata e di una bicicletta per le consegne. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14/06/2024, confermava la condanna, escludendo sia la fattispecie lieve sia la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’attenuante del lucro di speciale tenuità.
Avverso tale pronuncia i condannati proponevano quattro motivi di ricorso per cassazione, lamentando la mancata sussunzione del fatto nell’ipotesi lieve, la qualificazione del contributo di uno solo di essi, il diniego della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento dell’art. 62, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure riproducono profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti immuni dai vizi denunciati e si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Le doglianze, inoltre, non individuano specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate.
Sul primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento: rilevano l’entità della droga movimentata, il numero di assuntori riforniti, la rete organizzativa e le modalità adottate per operare al riparo dai controlli. La modica quantità dei singoli episodi non basta, dunque, a integrare l’ipotesi lieve quando il fatto si colloca nella gestione di una piazza di spaccio stabilmente organizzata.
Quanto al secondo motivo, relativo al solo coimputato subentrato nel ruolo del fratello, la Corte osserva che i giudici di appello hanno escluso la connivenza non punibile e descritto un contributo agevolatore ben individuato: la messa a disposizione dell’autovettura, l’accompagnamento del correo agli appuntamenti con gli acquirenti, la traduzione e redazione dei messaggi di richiesta e risposta per la fornitura di cocaina. Il riferimento alle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta non giova ai ricorrenti, perché la regola invocata presuppone pur sempre mezzi, modalità e circostanze che nella specie non indicavano un coinvolgimento soggettivo di lieve entità.
Sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte conferma che l’esclusione è fondata sull’insussistenza dell’indice oggettivo della particolare tenuità dell’offesa, avuto riguardo alle modalità della condotta e all’entità del pericolo cagionato, e ribadisce che, in caso di lesione non minima del bene tutelato, la causa di non punibilità è preclusa anche nei confronti del concorrente che abbia recato un contributo minimo.
Infine, sul mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità, la Corte ritiene immune da censure la motivazione fondata sul carattere non trascurabile del lucro, desunto dalle massime esperienze legate agli introiti della continuativa attività di spaccio, e sulle modalità complessive della condotta, idonee a recare un danno non tenue alla salute pubblica. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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