Errore materiale nel decreto di estinzione: il ricorso per correzione non va notificato alle controparti (Cass. civ. Sez. III n. 3128 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev’essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell’art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l’instaurazione di specifico contraddittorio. (Rv. 677788-01)

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione, nella qualità di curatore di un’eredità, una sentenza del Tribunale di Palermo resa in una controversia con una società cessionaria di crediti, alcuni privati e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudizio di legittimità si era concluso con un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., che lo aveva condannato alle spese in solido con altre parti, senza però dare atto della qualità di curatore indicata nel ricorso.

L’interessato ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, domandando espressamente che si provvedesse con decreto inaudita altera parte. Il ricorso per correzione non è stato notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto; tutte le parti hanno però ricevuto l’avviso dell’adunanza camerale, sebbene senza il ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte chiarisce anzitutto che il procedimento di correzione, una volta investito il Collegio come impone l’art. 391-bis c.p.c., deve concludersi con ordinanza, non essendo prevista la pronuncia di un decreto. Nel merito, la qualità di curatore dell’eredità risultava effettivamente dal ricorso originario e all’omissione può ovviarsi con la procedura di correzione, dato che l’art. 391-bis consente alla parte di chiedere la correzione del decreto ex art. 380-bis affetto da errore materiale.

In via generale, il procedimento di correzione a istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alle controparti, onere prescritto a pena di inammissibilità; se manca la prova della notifica, di norma la procedura va convertita da istanza di parte in procedura d’ufficio, con ordinanza interlocutoria e rinvio agli adempimenti di cancelleria (Cass. n. 15149/2025; n. 31109/2024).

Nel caso di specie la conversione non è necessaria. Il provvedimento da correggere è un decreto di estinzione, per la cui pronuncia non è prevista la previa instaurazione di uno specifico contraddittorio tra le parti: è quindi coerente che analoga comunicazione preventiva non sia richiesta neppure per dare impulso alla procedura di correzione. D’altra parte, alla pronuncia del decreto, anche corretto, può sempre seguire, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., l’istanza di fissazione dell’udienza da parte di uno degli interessati entro dieci giorni dalla comunicazione.

La Corte enuncia il principio di diritto: quando si tratti di correggere l’errore materiale di un decreto di estinzione pronunciato ex art. 391 c.p.c., non è necessario notificare il ricorso per correzione alle parti costituite, trattandosi di provvedimento cui provvede il Collegio ex art. 391-bis, previa comunicazione della fissazione dell’adunanza, senza specifico contraddittorio. Dispone quindi la correzione del decreto mediante l’aggiunta, in motivazione e in dispositivo, dell’indicazione della qualità di curatore dell’eredità. Nulla sulle spese, per la natura del procedimento; alla cancelleria è demandata la formazione del documento informatico contenente il provvedimento corretto, ai sensi dell’art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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